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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2906
DDL0173-0005
Progetto di legge Camera n. 173 - testo presentato - (DDL12-173)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C173. TESTIPDL
...C173.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC173 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il presidente della giunta della regione Piemonte, con
  proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione
  della giunta, adotta il regolamento per la disciplina e
  l'esercizio della casa da gioco.
    2.  Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
        a)  le disposizioni intese a garantire la tutela
  dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con
  particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa
  da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i
  minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione,
  degli enti pubblici e
 
                               Pag. 4
 
  per i militari che espletano la loro attività di servizio
  nell'ambito della regione;
        b)  la specie ed i tipi di giochi che possono essere
  autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco
  con  slot-machines;
        c)  i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
  festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
        d)  le particolari, opportune cautele per assicurare
  la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo
  delle risultanze della gestione da parte degli organi
  competenti;
      e)  le modalità per la concessione a terzi della
  gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale
  appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le
  condizioni economiche che il concessionario ed il personale
  addetto debbono offrire; le disposizioni per il regolare
  versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma
  1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi
  controlli; la possibilità di revoca da parte
  dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
  alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando
  risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
  alle condizioni previste nella concessione;
        f)  tutte le altre prescrizioni e cautele idonee
  alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle
  attività che vi si svolgono.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-173 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0173 TOTPAG=0005 TOTDOC=0008 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=019 PAGFIN=0004 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=017300 00 FASCIDC=12DDL0173 SORTNAV=0017300 000 00000 ZZDDLC173 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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