| (Procedure concorsuali).
1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data
dell'11 ottobre 1994 e qualora la commissione abbia già dato
inizio alle prove concorsuali, ivi compresa la valutazione dei
titoli, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8
giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle
procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali,
ivi compresa la composizione delle commissioni
giudicatrici.
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