| (Fondo di solidarietà per il personale
cui è concessa l'aspettativa sindacale).
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle
province ed alle comunità montane un contributo corrispondente
alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli
enti stessi per il personale cui è stata concessa
l'aspettativa per motivi sindacali.
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede
con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di
imprese, arti e professioni versata allo Stato dai comuni per
il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.
144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in
proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il
finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga invece
disponibilità, la quota residua è redistribuita ai comuni con
le modalità previste per la ripartizione con parametri
obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
| |