| (Disposizioni relative alle procedure di mobilità).
1. L'articolo 16- bis del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
"Art. 16- bis. - (Disposizioni in materia di
assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1. Per gli enti
locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre
1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994
l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1^ gennaio 1994
abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi
dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.
144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di
mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati
in sede di rideterminazione della pianta organica vengono
espletate prioritariamente nell'ambito della regione di
appartenenza dell'ente interessato.
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2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione
del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione
nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto
danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono
assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro
sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione,
il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente
locale l'elenco nominativo del personale da trasferire
mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di
tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può
avviare le procedure di assunzione.".
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