| 1. Il presidente della giunta della regione Piemonte, in
caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o
del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel
versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso
di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può
disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata
sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei
preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco
sono considerati come pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai
cittadini residenti nel comune di Stresa o in comuni ubicati,
su sponda piemontese del Lago Maggiore, a meno di quindici
chilometri dal comune di Stresa.
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