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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29104
DDL2394-0017
Progetto di legge Camera n. 2394 - testo presentato - (DDL12-2394)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C2394. TESTIPDL
...C2394.
...Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995. Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2394 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Al personale militare di cui all'articolo 5 è
  attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio
  nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso,
  il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio
  1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al
  personale impiegato nei territori dell'ex-Jugoslavia.  A tal
  fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata
  legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 100%
  dell'assegno di lungo servizio all'estero.  Allo stesso
  personale viene altresì attribuito il trattamento assicurativo
  di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il
  massimale assicurativo minimo al trattamento economico del
  grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.
      2.  Al personale militare di cui all'articolo 5, qualora
  impossibilitato a prestare servizio perché in stato di
  cattività o disperso, continua ad essere attribuito il
  trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1,
  nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e
  continuativo.  Il tempo trascorso in stato di cattività o di
  dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di
  pensione e non determina detrazioni di anzianità.
      3.  In caso di decesso del personale militare di cui
  all'articolo 5 per causa di servizio, connesso
  all'espletamento della missione a Mostar, si applica
  l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308.  In caso di
  invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si
  applicano le norme in materia di pensione privilegiata
  ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di
  quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
  dicembre 1973, n. 1092.  Tali trattamenti previsti per i casi
  di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo
  di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con
  l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti,
  rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal
  regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla
  legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed
  integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento
  vigente.
      4.  Al personale militare di cui all'articolo 5 si applica
  il codice penale militare di pace.
      5.  Potranno essere utilizzati, ove compatibili con le
  effettive necessità, materiali approvvigionati ma non
  impiegati per lo svolgimento della missione umanitaria in
  Somalia, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994,
  n. 125, che potranno poi essere ceduti gratuitamente
  all'Amministrazione europea di Mostar per le esigenze della
  missione e delle forze di polizia locali, ove si rendesse
  necessario.
 
DATA=950410 FASCID=DDL12-2394 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2394 TOTPAG=0014 TOTDOC=0019 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0011 COMM= FDL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=010 PAGFIN=0013 RIGFIN=060 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=239400 00 FASCIDC=12DDL2394 SORTNAV=0239400 000 00000 ZZDDLC2394 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0011 NDOC0011



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