| 1. Al personale militare di cui all'articolo 5 è
attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio
nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso,
il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio
1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al
personale impiegato nei territori dell'ex-Jugoslavia. A tal
fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata
legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 100%
dell'assegno di lungo servizio all'estero. Allo stesso
personale viene altresì attribuito il trattamento assicurativo
di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il
massimale assicurativo minimo al trattamento economico del
grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.
2. Al personale militare di cui all'articolo 5, qualora
impossibilitato a prestare servizio perché in stato di
cattività o disperso, continua ad essere attribuito il
trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1,
nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e
continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di
dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di
pensione e non determina detrazioni di anzianità.
3. In caso di decesso del personale militare di cui
all'articolo 5 per causa di servizio, connesso
all'espletamento della missione a Mostar, si applica
l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di
invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si
applicano le norme in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi
di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo
di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con
l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti,
rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal
regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla
legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed
integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento
vigente.
4. Al personale militare di cui all'articolo 5 si applica
il codice penale militare di pace.
5. Potranno essere utilizzati, ove compatibili con le
effettive necessità, materiali approvvigionati ma non
impiegati per lo svolgimento della missione umanitaria in
Somalia, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994,
n. 125, che potranno poi essere ceduti gratuitamente
all'Amministrazione europea di Mostar per le esigenze della
missione e delle forze di polizia locali, ove si rendesse
necessario.
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