| 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5,
valutato in lire 2.773 milioni per l'anno 1995 ed in lire
1.680 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire
2.643 milioni per l'anno 1995 ed a lire 1.610 milioni per
l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri; quanto a lire 130 milioni per l'anno 1995 ed a
lire 70 milioni per l'anno 1996, a carico del capitolo 3198
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per gli stessi anni.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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