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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29108
DDL2395-0002
Progetto di legge Camera n. 2395 - testo presentato - (DDL12-2395)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2395. TESTIPDL
...C2395.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2395 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Le imminenti scadenze
  elettorali del mese in corso, nonchè quelle concernenti gli
  appuntamenti referendari dei prossimi mesi, rendono
  indispensabile un intervento legislativo urgente finalizzato a
  risolvere i vari problemi a carattere organizzatorio dei
  commissariati di Governo, venutisi ad evidenziare a seguito
  dell'avvio della prima attuazione della normativa recata dal
  decreto legislativo 10 novembre 1993, n.479, di modifica del
  precedente decreto legislativo 13 febbraio 1993, n.40,
  concernente la revisione dei controlli dello Stato sugli atti
  amministrativi.
    La normativa che disciplina la materia elettorale, invero,
  attribuisce al commissario del Governo rilevanti e delicate
  incombenze, che spaziano dall'emanazione del decreto di
  determinazione del numero dei seggi del consiglio regionale e
  dalla conseguente assegnazione alle singole circoscrizioni,
  alla emanazione del decreto di indizione delle elezioni;
  dall'obbligo di notifica e comunicazione alle competenti
  autorità di vari decreti, fino alla determinazione del riparto
  dei finanziamenti stanziati per la copertura delle spese
  relative alle elezioni di consigli regionali, provinciali e
  comunali.
 
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    La necessità di dare attuazione con immediatezza alle
  attività in sintesi illustrate, attesa l'imminenza dei tempi
  di scadenza, correlata, peraltro, ad un'analisi del
  funzionamento delle commissioni statali di controllo e dei
  commissariati, ha indotto il Governo ad emanare il presente
  decreto-legge, con il quale si intende apportare, anche sulla
  base delle segnalazioni fatte pervenire dagli interessati,
  alcune modifiche alla normativa vigente, al fine di una più
  efficiente organizzazione degli indicati organi.
    Con l'articolo 1, si modificano i commi 4, 5 e 6
  dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993,
  n.40, come introdotto dal decreto legislativo 10 novembre
  1993, n.479.
    In particolare, la modifica del comma 4 è finalizzata a
  consentire che le funzioni di vicepresidente vicario della
  commissione statale di controllo siano affidate ad un
  funzionario dell'Amministrazione dello Stato, il cui
  collocamento fuori ruolo, previsto nel successivo comma 5,
  garantisca la continuità delle funzioni.  Il comma 4 in
  argomento, inoltre, modifica il precedente testo, prevedendo
  che il funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri
  componente della commissione statale non sia necessariamente
  dei ruoli della Presidenza, ma semplicemente in servizio
  presso la Presidenza stessa.  In tal modo si consente
  l'assegnazione di personale comandato o fuori ruolo,
  eliminando, di conseguenza, le difficoltà incontrate in questi
  anni nel reperimento di personale che acconsenta ad onerosi
  spostamenti di sede.
    La modifica del comma 5 è, invece, finalizzata a consentire
  ai componenti della commissione di controllo appartenenti alle
  Amministrazioni dello Stato, collocati fuori ruolo,
  l'espletamento di incarichi particolari.  L'assegnazione
  dell'incarico, tuttavia, non deve pregiudicare le esigenze di
  funzionamento della commissione; per tale motivo, è stato
  previsto il previo nulla osta del Ministro per gli affari
  regionali.
    Con il comma 6 si attribuiscono le funzioni di vice
  commissario del Governo, secondo i princìpi generali del
  nostro ordinamento giuridico, al dirigente di grado più
  elevato in servizio presso il commissariato.  La nuova
  formulazione elimina una disfunzione sorta con la precedente
  normativa che, affidando l'espletamento delle indicate
  funzioni vicarie al funzionario della Presidenza del Consiglio
  dei ministri, non sempre, nè necessariamente, teneva conto
  delle qualifiche rivestite dai vari componenti della
  commissione, creando disorganizzazione all'interno della
  commissione stessa.
    Con il comma 2 dell'articolo 1 si provvede a disciplinare
  la nomina del componente supplente della commissione medesima,
  il quale avrà il compito di sostituire uno degli altri
  componenti in caso di assenza o impedimento.
    Con l'articolo 2 si intende perseguire l'obiettivo di
  adeguare l'organico del personale, destinato a svolgere i
  propri compiti nei Commissariati del Governo nelle regioni,
  alle effettive esigenze evidenziatesi nel corso del tempo.
  Tali organismi, sin dall'entrata in vigore della legge di
  riforma 23 agosto 1988, n.400, hanno manifestato il problema
  dell'inadeguatezza delle dotazioni di personale proveniente da
  altre Amministrazioni dello Stato; dotazioni indubbiamente
  esigue per strutture dislocate sull'intero territorio
  nazionale.
    Con la norma in argomento si intende operare un parziale
  recupero dei posti sottratti all'apparato centrale, in favore
  di quegli uffici nei quali l'esperienza applicativa aveva
  posto con evidenza la limitatezza delle risorse umane.
    Tale esigenza è stata soddisfatta senza vanificare il
  secondo obiettivo cui è finalizzato l'articolo, vale a dire
  quello di un ridimensionamento dell'organico del personale in
  servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non
  appartenente al ruolo, rivelatosi nel suo complesso
  sostanzialmente superiore alle effettive necessità funzionali
  (tant'è che la percentuale di copertura non ha mai superato il
  60 per cento dei posti disponibili).  Infatti, dei 333 posti
  che si intende sopprimere nelle dotazioni del personale "di
  prestito" previste nelle tabelle A e B annesse alla legge 23
  agosto 1988, n.400, meno della metà (106
 
                               Pag. 3
 
  posti) viene redistribuita nel corrispondente organico dei
  Commissariati.
    L'articolo consta di tre commi.
    Il comma 1 riguarda il contingente del personale
  dirigenziale non del ruolo (previsto nella tabella A annessa
  alla legge n.400 del 1988) e si sostanzia in una riduzione
  pari a 14 posti; inoltre si prevede l'accorpamento delle
  qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore nella
  sola qualifica di "dirigente", raccordando così la nuova
  dotazione ai princìpi di cui all'articolo 15 del decreto
  legislativo n.29 del 1993.
    Il comma 2 riguarda, invece, il contingente del personale
  "di prestito" previsto nella tabella B annessa alla legge
  n.400 del 1988.
    La riduzione disposta (323 posti su 953) è pari al 34 per
  cento circa dell'attuale dotazione; essa è anche diretta ad
  assicurare un margine di flessibilità nei futuri
  approvvigionamenti di personale di prestito,
  mediante la previsione di contingenti cumulativi per
  gruppi omogenei di qualifiche, anzichè per le qualifiche
  singole, come attualmente previsto.  La soluzione appare
  preferibile rispetto a quella del contingente globale unico,
  in quanto quest'ultima consentirebbe, almeno in linea teorica,
  un'eccessiva discrezionalità nella gestione del contingente
  stesso.
    Il comma 3 riguarda, infine, l'organico del ruolo
  periferico dei commissariati del Governo nelle regioni,
  previsto dalla tabella C annessa alla citata legge n.400 del
  1988; anche in questo caso si è scelto di rimodulare il solo
  contingente del personale "di prestito", ma accrescendone la
  consistenza (106).  E', infatti, emersa con sempre maggiore
  evidenza, nell'attività degli uffici commissariali,
  l'inadeguatezza delle dotazioni del personale originariamente
  previste rispetto alle funzioni che tali strutture periferiche
  devono assolvere.
 
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