| Onorevoli Deputati! -- Le imminenti scadenze
elettorali del mese in corso, nonchè quelle concernenti gli
appuntamenti referendari dei prossimi mesi, rendono
indispensabile un intervento legislativo urgente finalizzato a
risolvere i vari problemi a carattere organizzatorio dei
commissariati di Governo, venutisi ad evidenziare a seguito
dell'avvio della prima attuazione della normativa recata dal
decreto legislativo 10 novembre 1993, n.479, di modifica del
precedente decreto legislativo 13 febbraio 1993, n.40,
concernente la revisione dei controlli dello Stato sugli atti
amministrativi.
La normativa che disciplina la materia elettorale, invero,
attribuisce al commissario del Governo rilevanti e delicate
incombenze, che spaziano dall'emanazione del decreto di
determinazione del numero dei seggi del consiglio regionale e
dalla conseguente assegnazione alle singole circoscrizioni,
alla emanazione del decreto di indizione delle elezioni;
dall'obbligo di notifica e comunicazione alle competenti
autorità di vari decreti, fino alla determinazione del riparto
dei finanziamenti stanziati per la copertura delle spese
relative alle elezioni di consigli regionali, provinciali e
comunali.
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La necessità di dare attuazione con immediatezza alle
attività in sintesi illustrate, attesa l'imminenza dei tempi
di scadenza, correlata, peraltro, ad un'analisi del
funzionamento delle commissioni statali di controllo e dei
commissariati, ha indotto il Governo ad emanare il presente
decreto-legge, con il quale si intende apportare, anche sulla
base delle segnalazioni fatte pervenire dagli interessati,
alcune modifiche alla normativa vigente, al fine di una più
efficiente organizzazione degli indicati organi.
Con l'articolo 1, si modificano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993,
n.40, come introdotto dal decreto legislativo 10 novembre
1993, n.479.
In particolare, la modifica del comma 4 è finalizzata a
consentire che le funzioni di vicepresidente vicario della
commissione statale di controllo siano affidate ad un
funzionario dell'Amministrazione dello Stato, il cui
collocamento fuori ruolo, previsto nel successivo comma 5,
garantisca la continuità delle funzioni. Il comma 4 in
argomento, inoltre, modifica il precedente testo, prevedendo
che il funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri
componente della commissione statale non sia necessariamente
dei ruoli della Presidenza, ma semplicemente in servizio
presso la Presidenza stessa. In tal modo si consente
l'assegnazione di personale comandato o fuori ruolo,
eliminando, di conseguenza, le difficoltà incontrate in questi
anni nel reperimento di personale che acconsenta ad onerosi
spostamenti di sede.
La modifica del comma 5 è, invece, finalizzata a consentire
ai componenti della commissione di controllo appartenenti alle
Amministrazioni dello Stato, collocati fuori ruolo,
l'espletamento di incarichi particolari. L'assegnazione
dell'incarico, tuttavia, non deve pregiudicare le esigenze di
funzionamento della commissione; per tale motivo, è stato
previsto il previo nulla osta del Ministro per gli affari
regionali.
Con il comma 6 si attribuiscono le funzioni di vice
commissario del Governo, secondo i princìpi generali del
nostro ordinamento giuridico, al dirigente di grado più
elevato in servizio presso il commissariato. La nuova
formulazione elimina una disfunzione sorta con la precedente
normativa che, affidando l'espletamento delle indicate
funzioni vicarie al funzionario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, non sempre, nè necessariamente, teneva conto
delle qualifiche rivestite dai vari componenti della
commissione, creando disorganizzazione all'interno della
commissione stessa.
Con il comma 2 dell'articolo 1 si provvede a disciplinare
la nomina del componente supplente della commissione medesima,
il quale avrà il compito di sostituire uno degli altri
componenti in caso di assenza o impedimento.
Con l'articolo 2 si intende perseguire l'obiettivo di
adeguare l'organico del personale, destinato a svolgere i
propri compiti nei Commissariati del Governo nelle regioni,
alle effettive esigenze evidenziatesi nel corso del tempo.
Tali organismi, sin dall'entrata in vigore della legge di
riforma 23 agosto 1988, n.400, hanno manifestato il problema
dell'inadeguatezza delle dotazioni di personale proveniente da
altre Amministrazioni dello Stato; dotazioni indubbiamente
esigue per strutture dislocate sull'intero territorio
nazionale.
Con la norma in argomento si intende operare un parziale
recupero dei posti sottratti all'apparato centrale, in favore
di quegli uffici nei quali l'esperienza applicativa aveva
posto con evidenza la limitatezza delle risorse umane.
Tale esigenza è stata soddisfatta senza vanificare il
secondo obiettivo cui è finalizzato l'articolo, vale a dire
quello di un ridimensionamento dell'organico del personale in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non
appartenente al ruolo, rivelatosi nel suo complesso
sostanzialmente superiore alle effettive necessità funzionali
(tant'è che la percentuale di copertura non ha mai superato il
60 per cento dei posti disponibili). Infatti, dei 333 posti
che si intende sopprimere nelle dotazioni del personale "di
prestito" previste nelle tabelle A e B annesse alla legge 23
agosto 1988, n.400, meno della metà (106
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posti) viene redistribuita nel corrispondente organico dei
Commissariati.
L'articolo consta di tre commi.
Il comma 1 riguarda il contingente del personale
dirigenziale non del ruolo (previsto nella tabella A annessa
alla legge n.400 del 1988) e si sostanzia in una riduzione
pari a 14 posti; inoltre si prevede l'accorpamento delle
qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore nella
sola qualifica di "dirigente", raccordando così la nuova
dotazione ai princìpi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n.29 del 1993.
Il comma 2 riguarda, invece, il contingente del personale
"di prestito" previsto nella tabella B annessa alla legge
n.400 del 1988.
La riduzione disposta (323 posti su 953) è pari al 34 per
cento circa dell'attuale dotazione; essa è anche diretta ad
assicurare un margine di flessibilità nei futuri
approvvigionamenti di personale di prestito,
mediante la previsione di contingenti cumulativi per
gruppi omogenei di qualifiche, anzichè per le qualifiche
singole, come attualmente previsto. La soluzione appare
preferibile rispetto a quella del contingente globale unico,
in quanto quest'ultima consentirebbe, almeno in linea teorica,
un'eccessiva discrezionalità nella gestione del contingente
stesso.
Il comma 3 riguarda, infine, l'organico del ruolo
periferico dei commissariati del Governo nelle regioni,
previsto dalla tabella C annessa alla citata legge n.400 del
1988; anche in questo caso si è scelto di rimodulare il solo
contingente del personale "di prestito", ma accrescendone la
consistenza (106). E', infatti, emersa con sempre maggiore
evidenza, nell'attività degli uffici commissariali,
l'inadeguatezza delle dotazioni del personale originariamente
previste rispetto alle funzioni che tali strutture periferiche
devono assolvere.
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