| 1. I commi 4, 5, 6 del'articolo 3 del decreto legislativo
13 febbraio 1993, n.40, come integrato dal decreto legislativo
10 novembre 1993, n.479, sono sostituiti dai seguenti:
" 4. La commissione è presieduta dal commissario del
Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal
funzionario di cui alla lettera b) di grado più elevato
ed è composta:
a) da un magistrato della Corte dei conti;
b) da tre funzionari dell'amministrazione dello
Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno
appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministrazione
civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli
delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello
Stato;
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c) da un esperto, scelto in una terna di nomi
designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di
ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche
dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza,
iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
5. I componenti della commissione di cui alla
lettera b) del comma 4 sono collocati, in posizione di
fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con
gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni,
ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo
assenso del Ministro per gli affari regionali, altri
compiti.
6. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13,
comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono assicurate
dal dirigente di grado più elevato in servizio presso il
commissariato del Governo".
2.Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13
febbraio 1993, n.40, come integrato dal decreto legislativo 10
novembre 1993, n.479, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Al fine di garantire il regolare svolgimento dei
lavori della commissione statale di controllo, il commissario
del Governo nomina, anche fra il personale in servizio presso
il commissariato del Governo con qualifica dirigenziale, un
membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera
b) del comma 4, con il compito di sostituire uno dei
componenti della commissione in caso di assenza o
impedimento.".
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