| Onorevoli Deputati! - Il decretolegge, di cui si
chiede la conversione in legge, è volto a prolungare il
periodo di sospensione dei termini per gli adempimenti
tributari, disposta a favore dei soggetti residenti nelle zone
colpite dall'alluvione del novembre 1994 e ad apportare taluni
interventi correttivi alla manovra di riaggiustamento dei
conti pubblici di cui
al decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85.
Il decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, all'articolo
6, aveva dato soluzione a specifiche problematiche di
carattere tributario, prevedendo in particolare che i
contribuenti
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aventi domicilio o residenza nei comuni danneggiati dagli
eventi alluvionali e che avevano subito rilevanti danni
potevano usufruire della sospensione dei termini dal 4
novembre 1994 al 30 aprile 1995 relativamente agli adempimenti
ed ai versamenti tributari, nonchè ai connessi adempimenti
civilistici e amministrativi.
La gravità degli eventi verificatisi ha reso impossibile la
normalizzazione della situazione nei tempi previsti; pertanto
anche per l'osservanza dei termini per l'effettuazione degli
adempimenti suddetti sussistono rilevanti difficoltà. Ciò
considerato, con l'articolo 1 si dispone la proroga al 31
ottobre 1995 del precedente termine di sospensione degli
adempimenti e versamenti tributari. Alla stessa data del 31
ottobre 1995 sono prorogati i termini di decadenza e di
prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, già
prorogati al 30 aprile 1995. Sono altresì prorogati:
a) al 5 novembre 1995, il termine (5 maggio 1995)
relativo agli adempimenti in materia di fatturazioni e
registrazioni IVA e di tenuta e conservazione delle scritture
contabili;
b) al 5 dicembre 1995, il termine (5 giugno 1995)
relativo alla presentazione della dichiarazione annuale
IVA.
Sono inoltre apportate le conseguenti modificazioni
temporali alle disposizioni dell'articolo 6, comma 6, del
predetto decreto-legge n.646 del 1994, in materia di
liquidazioni e versamenti IVA, prevedendo, in particolare, che
tali adempimenti debbano essere effettuati entro il 5 dicembre
1995 senza corresponsione di interessi.
Infine, viene modificato il comma 7, primo periodo, del
citato articolo 6, al fine di chiarire che l'ulteriore proroga
dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei
redditi è comunque limitata al 30 novembre 1995. Ovviamente
tale limitazione non si applica ai soggetti che hanno
beneficiato del più lungo differimento dei termini per
l'approvazione del bilancio previsto dall'articolo
12- quinquies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n.35.
Si è intervenuti ancora a modificare il comma 11
dell'articolo 6 del citato decreto-legge n.646 del 1994, in
tema di rateizzazione del pagamento di tributi sospesi. Questo
al fine di consentire la rateizzazione solo ai versamenti che
già ne profittavano in base all'originario testo del
decreto-legge n.646 del 1994. La necessità di non creare una
diminuzione delle entrate previste per il 1995 ha, invece,
imposto che un medesimo beneficio di rateizzazione non fosse
esteso anche all'ulteriore sospensione che si accorda con il
presente provvedimento.
L'ultima modifica interessa il comma 12- bis. Qui il
termine del 20 dicembre 1994 è stato differito al 30 aprile
1995. La modifica si è ritenuta necessaria per il fatto che
l'articolo 12- bis del decreto-legge n.646 del 1994, è
stato introdotto dall'articolo di conversione in epoca
successiva alla data del 20 dicembre 1994.
Infine l'articolo 1 reca una disposizione di carattere
interpretativo volta ad evitare che il riferimento alla
residenza contenuto nell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge n.646 del 1994, possa essere oggetto di
interpretazioni riduttive che escludano dal novero dei
destinatari i militari sprovvisti della residenza nelle zone
alluvionate, ancorchè impiegati per ragioni di servizio nelle
zone stesse. E', infatti, da evidenziare l'atipicità
dell'impiego del personale militare che comporta che lo stesso
è spesso tenuto a svolgere la sua attività fuori dalla sede
ordinaria di servizio nella quale ha anche, normalmente, la
residenza anagrafica.
L'articolo 2 prevede alcune disposizioni per gli enti
locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre
1994.
In particolare il comma 1 stabilisce che i sindaci dei
comuni alluvionati che hanno subito la perdita totale o
parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita
denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
Il comma 2 stabilisce che il conto di bilancio equivale al
conto del tesoriere mentre con il comma 3 si autorizzano i
comuni a contabilizzare le entrate e le spese degli anni 1994
e precedenti nel conto della competenza.
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I commi 4 e 5 prevedono disposizioni concernenti la
documentazione per spese elettorali andata distrutta in
seguito all'alluvione.
Infine con il comma 6 sono state inserite alcune
disposizioni relative all'anticipazione concessa dal Ministero
dell'interno ai comuni alluvionati, per compensare gli effetti
finanziari della proroga del versamento della seconda rata
1994 relativa all'ICI. Qualora non sia possibile procedere al
recupero integrale dell'anticipazione in occasione della
seconda rata dei contributi ordinari 1995, i comuni
interessati sono tenuti a versare entro il 30 settembre 1995
l'importo differenziale in apposito capitolo dell'entrata del
bilancio statale. L'ammontare delle somme anticipate e non
recuperabile con i contributi ordinari, pari a lire 112
miliardi, comporta l'integrazione del fondo ordinario.
Con l'articolo 3, comma 1, sono state apportate alcune
modifiche migliorative e correttive alla recente manovra di
riaggiustamento dei conti pubblici suindicata in materia di
IVA. Si tratta di disposizioni oggetto di specifici
emendamenti parlamentari, condivisi dal Governo, che non sono
stati approvati solo a causa della particolare situazione che
si è venuta a creare durante l' iter parlamentare che ha
portato alla conversione in legge del decreto-legge 23
febbraio 1995, n.41.
In particolare, la previsione nel decretolegge n.41 del
1995 di una maggiore aliquota per il prosciutto cotto richiede
che ne sia specificata la relativa voce doganale.
Inoltre, sostituendo l'articolo 16- bis del predetto
decreto-legge n.41 del 1995, si è intervenuti in materia di
autoconsumo IVA ampliando la imponibilità delle cessioni
gratuite di beni ad eccezione di quelle che, non rientrando
nella attività propria di impresa, siano di costo unitario non
superiore a 50 mila lire.
Con altro intervento sulla disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto recata dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, la previsione della
imponibilità delle prestazioni effettuate dall'imprenditore,
nell'esercizio dell'attività di impresa, a se stesso o ai
familiari, già contenuta nel decreto-legge n.41, è stata
meglio inserita nel contesto della disciplina IVA, con una
limitazione alle operazioni di valore superiore alle 50 mila
lire e con esclusione delle somministrazioni nelle mense
aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche,
educative e ricreative a favore del personale dipendente.
Si è, poi, previsto che la disposizione contenuta
nell'ultimo comma dell'articolo 19- bis del decreto del
Presidente della Repubblica n.633 del 1972, la quale
stabilisce che, in caso di fusione, scissione, cessione di
azienda o conferimento, la rettifica della detrazione di cui
allo stesso articolo, operi con riferimento alla data in cui i
beni sono stati acquistati, si applica non solo ai beni
ammortizzabili ma a tutti gli immobili.
Con il comma 2 dell'articolo 3 si definisce meglio la
portata dell'esenzione IVA per le prestazioni di trasporto di
malati e feriti. Con il successivo comma si interviene a
modificare la tabella A, parte seconda, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, con disposizioni di diverso tenore. La prima di queste
adduce una mera integrazione tecnica perchè inserisce la voce
doganale relativa al riso parboiled a rapida cottura;
con le altre, rispettivamente:
1) si precisa che l'applicazione dell'aliquota ridotta
per gli impianti di risalita destinati a soggetti inabili non
riguarda solo i servoscala destinati a portatori di
handicap, ma anche tutti gli altri mezzi similari idonei
al superamento di barriere architettoniche destinati a
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
2) si riporta al 4 per cento l'aliquota sui corrispettivi
per canoni di abbonamenti relativi a tutte le radiodiffusioni
circolari, sia private che pubbliche. Si è inteso porre
rimedio ad una ingiustificata disparità di trattamento, che
presentava anche profili di contrasto con la normativa
comunitaria ripristinando il testo del numero 36) della
tabella A, vigente prima delle modifiche apportate dal
decreto-legge n.41 del 1995, con le quali era stata
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limitata l'applicazione della aliquota IVA ridotta ai canoni
di abbonamento e ai corrispettivi per le prestazioni di
servizi delle radiodiffusioni circolari riscossi dal settore
pubblico, e, quindi, erano stati assoggettati alla aliquota
del 19 per cento i canoni e corrispettivi riscossi dal settore
privato. La disposizione mira ad impedire una ingiustificata
penalizzazione di alcuni operatori privati, quali, ad esempio,
i circuiti delle cosiddette radio libere, alcune categorie di
addetti al trasporto pubblico (tassisti), che fanno uso di
trasmissioni via etere per lo svolgimento della loro attività,
e il settore della televisione a pagamento. Ripristinando la
formulazione precedente del citato numero 36) della tabella
A, si ristabilisce la parità di trattamento tributario
tra il concessionario pubblico e i soggetti privati che
gestiscono l'attività radiotelevisiva,
con l'applicazione anche a quest'ultimi della
aliquota IVA del 4 per cento.
L'articolo 4 contiene due disposizioni. La prima interviene
a disciplinare l'applicazione delle maggiorazioni di imposta
sui consumi elettrici, stabilendo che solo per le tariffe
cosiddette sociali queste abbiano vigore a far data dalle
fatture emesse dal 1^ gennaio 1996. La seconda disposizione è
volta ad individuare, ai fini della applicabilità della
sanatoria per le irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi
e nelle dichiarazioni IVA, di cui all'articolo 19- bis
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, l'imposta da versare
per le società con capitale fino a lire 5 miliardi, comprese,
quindi, quelle con capitale di 5 miliardi di lire, nella
precedente versione non espressamente considerate.
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