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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29119
DDL2396-0002
Progetto di legge Camera n. 2396 - testo presentato - (DDL12-2396)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2396. TESTIPDL
...C2396.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2396 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! - Il decretolegge, di cui si
  chiede la conversione in legge, è volto a prolungare il
  periodo di sospensione dei termini per gli adempimenti
  tributari, disposta a favore dei soggetti residenti nelle zone
  colpite dall'alluvione del novembre 1994 e ad apportare taluni
  interventi correttivi alla manovra di riaggiustamento dei
  conti pubblici di cui
  al decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85.
    Il decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, all'articolo
  6, aveva dato soluzione a specifiche problematiche di
  carattere tributario, prevedendo in particolare che i
  contribuenti
 
                               Pag. 2
 
  aventi domicilio o residenza nei comuni danneggiati dagli
  eventi alluvionali e che avevano subito rilevanti danni
  potevano usufruire della sospensione dei termini dal 4
  novembre 1994 al 30 aprile 1995 relativamente agli adempimenti
  ed ai versamenti tributari, nonchè ai connessi adempimenti
  civilistici e amministrativi.
    La gravità degli eventi verificatisi ha reso impossibile la
  normalizzazione della situazione nei tempi previsti; pertanto
  anche per l'osservanza dei termini per l'effettuazione degli
  adempimenti suddetti sussistono rilevanti difficoltà.  Ciò
  considerato, con l'articolo 1 si dispone la proroga al 31
  ottobre 1995 del precedente termine di sospensione degli
  adempimenti e versamenti tributari.  Alla stessa data del 31
  ottobre 1995 sono prorogati i termini di decadenza e di
  prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, già
  prorogati al 30 aprile 1995.  Sono altresì prorogati:
        a)  al 5 novembre 1995, il termine (5 maggio 1995)
  relativo agli adempimenti in materia di fatturazioni e
  registrazioni IVA e di tenuta e conservazione delle scritture
  contabili;
        b)  al 5 dicembre 1995, il termine (5 giugno 1995)
  relativo alla presentazione della dichiarazione annuale
  IVA.
    Sono inoltre apportate le conseguenti modificazioni
  temporali alle disposizioni dell'articolo 6, comma 6, del
  predetto decreto-legge n.646 del 1994, in materia di
  liquidazioni e versamenti IVA, prevedendo, in particolare, che
  tali adempimenti debbano essere effettuati entro il 5 dicembre
  1995 senza corresponsione di interessi.
    Infine, viene modificato il comma 7, primo periodo, del
  citato articolo 6, al fine di chiarire che l'ulteriore proroga
  dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei
  redditi è comunque limitata al 30 novembre 1995.  Ovviamente
  tale limitazione non si applica ai soggetti che hanno
  beneficiato del più lungo differimento dei termini per
  l'approvazione del bilancio previsto dall'articolo
  12- quinquies  del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
  n.35.
    Si è intervenuti ancora a modificare il comma 11
  dell'articolo 6 del citato decreto-legge n.646 del 1994, in
  tema di rateizzazione del pagamento di tributi sospesi.  Questo
  al fine di consentire la rateizzazione solo ai versamenti che
  già ne profittavano in base all'originario testo del
  decreto-legge n.646 del 1994.  La necessità di non creare una
  diminuzione delle entrate previste per il 1995 ha, invece,
  imposto che un medesimo beneficio di rateizzazione non fosse
  esteso anche all'ulteriore sospensione che si accorda con il
  presente provvedimento.
    L'ultima modifica interessa il comma 12- bis.  Qui il
  termine del 20 dicembre 1994 è stato differito al 30 aprile
  1995.  La modifica si è ritenuta necessaria per il fatto che
  l'articolo 12- bis  del decreto-legge n.646 del 1994, è
  stato introdotto dall'articolo di conversione in epoca
  successiva alla data del 20 dicembre 1994.
    Infine l'articolo 1 reca una disposizione di carattere
  interpretativo volta ad evitare che il riferimento alla
  residenza contenuto nell'articolo 6, comma 2, del
  decreto-legge n.646 del 1994, possa essere oggetto di
  interpretazioni riduttive che escludano dal novero dei
  destinatari i militari sprovvisti della residenza nelle zone
  alluvionate, ancorchè impiegati per ragioni di servizio nelle
  zone stesse.  E', infatti, da evidenziare l'atipicità
  dell'impiego del personale militare che comporta che lo stesso
  è spesso tenuto a svolgere la sua attività fuori dalla sede
  ordinaria di servizio nella quale ha anche, normalmente, la
  residenza anagrafica.
    L'articolo 2 prevede alcune disposizioni per gli enti
  locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre
  1994.
    In particolare il comma 1 stabilisce che i sindaci dei
  comuni alluvionati che hanno subito la perdita totale o
  parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita
  denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
    Il comma 2 stabilisce che il conto di bilancio equivale al
  conto del tesoriere mentre con il comma 3 si autorizzano i
  comuni a contabilizzare le entrate e le spese degli anni 1994
  e precedenti nel conto della competenza.
 
                               Pag. 3
 
    I commi 4 e 5 prevedono disposizioni concernenti la
  documentazione per spese elettorali andata distrutta in
  seguito all'alluvione.
    Infine con il comma 6 sono state inserite alcune
  disposizioni relative all'anticipazione concessa dal Ministero
  dell'interno ai comuni alluvionati, per compensare gli effetti
  finanziari della proroga del versamento della seconda rata
  1994 relativa all'ICI.  Qualora non sia possibile procedere al
  recupero integrale dell'anticipazione in occasione della
  seconda rata dei contributi ordinari 1995, i comuni
  interessati sono tenuti a versare entro il 30 settembre 1995
  l'importo differenziale in apposito capitolo dell'entrata del
  bilancio statale.  L'ammontare delle somme anticipate e non
  recuperabile con i contributi ordinari, pari a lire 112
  miliardi, comporta l'integrazione del fondo ordinario.
    Con l'articolo 3, comma 1, sono state apportate alcune
  modifiche migliorative e correttive alla recente manovra di
  riaggiustamento dei conti pubblici suindicata in materia di
  IVA.  Si tratta di disposizioni oggetto di specifici
  emendamenti parlamentari, condivisi dal Governo, che non sono
  stati approvati solo a causa della particolare situazione che
  si è venuta a creare durante l' iter  parlamentare che ha
  portato alla conversione in legge del decreto-legge 23
  febbraio 1995, n.41.
    In particolare, la previsione nel decretolegge n.41 del
  1995 di una maggiore aliquota per il prosciutto cotto richiede
  che ne sia specificata la relativa voce doganale.
    Inoltre, sostituendo l'articolo 16- bis  del predetto
  decreto-legge n.41 del 1995, si è intervenuti in materia di
  autoconsumo IVA ampliando la imponibilità delle cessioni
  gratuite di beni ad eccezione di quelle che, non rientrando
  nella attività propria di impresa, siano di costo unitario non
  superiore a 50 mila lire.
    Con altro intervento sulla disciplina dell'imposta sul
  valore aggiunto recata dal decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, la previsione della
  imponibilità delle prestazioni effettuate dall'imprenditore,
  nell'esercizio dell'attività di impresa, a se stesso o ai
  familiari, già contenuta nel decreto-legge n.41, è stata
  meglio inserita nel contesto della disciplina IVA, con una
  limitazione alle operazioni di valore superiore alle 50 mila
  lire e con esclusione delle somministrazioni nelle mense
  aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche,
  educative e ricreative a favore del personale dipendente.
    Si è, poi, previsto che la disposizione contenuta
  nell'ultimo comma dell'articolo 19- bis  del decreto del
  Presidente della Repubblica n.633 del 1972, la quale
  stabilisce che, in caso di fusione, scissione, cessione di
  azienda o conferimento, la rettifica della detrazione di cui
  allo stesso articolo, operi con riferimento alla data in cui i
  beni sono stati acquistati, si applica non solo ai beni
  ammortizzabili ma a tutti gli immobili.
    Con il comma 2 dell'articolo 3 si definisce meglio la
  portata dell'esenzione IVA per le prestazioni di trasporto di
  malati e feriti.  Con il successivo comma si interviene a
  modificare la tabella  A,  parte seconda, allegata al
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.633, con disposizioni di diverso tenore.  La prima di queste
  adduce una mera integrazione tecnica perchè inserisce la voce
  doganale relativa al riso  parboiled  a rapida cottura;
  con le altre, rispettivamente:
      1) si precisa che l'applicazione dell'aliquota ridotta
  per gli impianti di risalita destinati a soggetti inabili non
  riguarda solo i servoscala destinati a portatori di
  handicap,  ma anche tutti gli altri mezzi similari idonei
  al superamento di barriere architettoniche destinati a
  soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
      2) si riporta al 4 per cento l'aliquota sui corrispettivi
  per canoni di abbonamenti relativi a tutte le radiodiffusioni
  circolari, sia private che pubbliche.  Si è inteso porre
  rimedio ad una ingiustificata disparità di trattamento, che
  presentava anche profili di contrasto con la normativa
  comunitaria ripristinando il testo del numero 36) della
  tabella  A,  vigente prima delle modifiche apportate dal
  decreto-legge n.41 del 1995, con le quali era stata
 
                               Pag. 4
 
  limitata l'applicazione della aliquota IVA ridotta ai canoni
  di abbonamento e ai corrispettivi per le prestazioni di
  servizi delle radiodiffusioni circolari riscossi dal settore
  pubblico, e, quindi, erano stati assoggettati alla aliquota
  del 19 per cento i canoni e corrispettivi riscossi dal settore
  privato.  La disposizione mira ad impedire una ingiustificata
  penalizzazione di alcuni operatori privati, quali, ad esempio,
  i circuiti delle cosiddette radio libere, alcune categorie di
  addetti al trasporto pubblico (tassisti), che fanno uso di
  trasmissioni via etere per lo svolgimento della loro attività,
  e il settore della televisione a pagamento.  Ripristinando la
  formulazione precedente del citato numero 36) della tabella
  A,  si ristabilisce la parità di trattamento tributario
  tra il concessionario pubblico e i soggetti privati che
  gestiscono l'attività radiotelevisiva,
  con l'applicazione anche a quest'ultimi della
  aliquota IVA del 4 per cento.
    L'articolo 4 contiene due disposizioni.  La prima interviene
  a disciplinare l'applicazione delle maggiorazioni di imposta
  sui consumi elettrici, stabilendo che solo per le tariffe
  cosiddette sociali queste abbiano vigore a far data dalle
  fatture emesse dal 1^ gennaio 1996.  La seconda disposizione è
  volta ad individuare, ai fini della applicabilità della
  sanatoria per le irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi
  e nelle dichiarazioni IVA, di cui all'articolo 19- bis
  del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, l'imposta da versare
  per le società con capitale fino a lire 5 miliardi, comprese,
  quindi, quelle con capitale di 5 miliardi di lire, nella
  precedente versione non espressamente considerate.
 
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