| 1. Lo smaltimento di ogni categoria di rifiuti solidi
urbani deve avvenire in ambito provinciale, sotto la vigilanza
della regione, che emana tutti gli atti e le autorizzazioni
necessari, anche favorendo, se necessario ed in misura non
superiore al 20 per cento dei rifiuti solidi urbani prodotti
in ogni provincia, accordi fra province confinanti.
2. E' in ogni caso vietato smaltire e comunque trasportare
rifiuti solidi urbani fuori dalla regione in cui essi sono
prodotti.
3. E' vietato trasportare ed in ogni caso smaltire rifiuti
di provenienza ospedaliera fuori dalla regione in cui essi
vengono prodotti. Ogni regione adotta gli atti necessari ad
assicurare l'autosufficienza nello smaltimento.
| |