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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29120
DDL2396-0003
Progetto di legge Camera n. 2396 - testo presentato - (DDL12-2396)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C2396. TESTIPDL
...C2396.
Pag. 5 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2396 ZZ12 ZZRT ZZPR
      Articolo 1. -  (Proroga di termini a favore dei
  soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel
  novembre 1994). -  La lettera  a)  prevede lo
  slittamento al 31 ottobre 1995 della sospensione dei termini
  relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari dei
  soggetti colpiti dall'alluvione che hanno subito rilevanti
  danni.
      La lettera  b)  sposta il termine di alcuni
  adempimenti formali in materia di IVA rispettivamente dal 30
  aprile 1995 al 31 ottobre 1995, dal 5 maggio al 5 novembre
  1995 e dal 5 giugno al 5 dicembre 1995.  Non comporta effetti
  sul gettito.
      La lettera  c)  sposta il termine dei versamenti IVA
  relativi al periodo novembre 1994 ottobre 1995 alla data del 5
  dicembre 1995.  Trattandosi di versamenti effettuati nell'anno
  in corso, non si verificano conseguenze finanziarie
  negative.
      Alla lettera  d)  è previsto il termine ultimo del 30
  novembre 1995 entro il quale effettuare i versamenti residui
  dell'anno 1994 e gli acconti per l'anno 1995 delle imposte sui
  redditi, nonchè dell'imposta straordinaria sul patrimonio
  delle imprese, assicurando, comunque, l'acquisizione delle
  entrate tributarie nell'anno in corso; non si producono oneri
  finanziari nel bilancio dello Stato.
      Articolo 2. -  (Disposizioni in favore degli enti
  locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre
  1994). -  Relativamente all'articolo 2 si fa presente che
  l'onere di 112 miliardi recato dal comma 6 corrisponde
  all'importo delle anticipazioni che il Ministero dell'interno
  è stato autorizzato a corrispondere ai comuni alluvionati
  (articolo 6, comma 9, del decreto-legge 24 novembre 1994,
  n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
  1995, n.22) e che non può essere recuperato in occasione della
  corresponsione della seconda rata dei contributi ordinari
  1995, in quanto l'importo di tale rata è inferiore
  all'ammontare dell'anticipazione.  In particolare, si precisa
  che l'ammontare delle anticipazioni è stato pari a complessivi
  303 miliardi, di cui solo 191 miliardi potranno essere
  recuperati, per le ragioni suesposte, con i contributi
  ordinari che verranno erogati entro il mese di settembre
  1995.
      Articolo 3. -  (Modificazioni alla disciplina IVA in
  materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di
  aliquota per le radiodiffusioni). -  Nel comma 1, il
  capoverso 1, lettera  a),  modifica l'articolo 2, secondo
  comma, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica
 
                               Pag. 6
 
  n.633 del 1972, stabilendo che tra le cessioni di beni vanno
  ricomprese anche quelle gratuite di beni la cui produzione e
  commercio non rientra nell'attività d'impresa se di costo
  unitario superiore a lire 50.000.  La norma ha carattere
  antielusivo ed il suo effetto è di aumentare la base
  imponibile; ne consegue un sicuro incremento di gettito non
  quantificabile.
      Alla lettera  b)  si prevede l'imponibilità delle
  prestazioni effettuate dall'imprenditore, nell'esercizio
  d'impresa, per uso personale o familiare se di valore
  superiore a lire 50.000 o a titolo gratuito per finalità
  estranee all'impresa, con esclusione delle somministrazioni
  nelle mense aziendali e di altre prestazioni.  L'effetto
  conseguente dall'applicazione della norma è un maggiore
  gettito non quantificabile.
      La lettera  f)  del comma 1 estende a tutti gli
  immobili le disposizioni sulla rettifica della detrazione, ora
  prevista solo per i beni ammortizzabili a seguito di fusioni,
  scissioni o conferimenti, previste dall'ultimo comma
  dell'articolo 19- bis  del decreto del Presidente della
  Repubblica n.633 del 1972.  Per stimare l'incremento di gettito
  atteso, si è partiti da quanto riportato nella relazione
  tecnica al disegno di legge di conversione del decreto-legge
  n.557 del 1993 convertito dalla legge n.133 del 1994 che
  all'articolo 2, comma 1, lettera  c),  punto 2,
  introduceva la disciplina della rettifica per i soli beni
  ammortizzabili.  Per il 1995 era prevista una variazione
  positiva di gettito pari a lire 178 miliardi.
      Inoltre dai dati relativi ai modelli 760 per l'anno di
  imposta 1991 risulta un ammontare totale di beni materiali
  ammortizzabili di 823.000 miliardi dichiarati contro 79.000
  miliardi di beni materiali non ammortizzabili.  Questi ultimi,
  costituiti principalmente da immobili, rappresentano quindi
  circa il 10 per cento dei beni ammortizzabili.  Per i settori
  economici principalmente interessati dalla rettifica, che sono
  quelli che operano prevalentemente in regime di esenzione
  (banche, assicurazioni eccetera), si può ritenere che questo
  rapporto sia pari almeno al doppio (20 per cento) in
  considerazione della minore incidenza nel settore dei servizi
  degli investimenti in beni strumentali.  Applicando quindi
  quest'ultima percentuale ai 178 miliardi stimati in
  precedenza, si ottengono circa 35 miliardi di maggior gettito
  su base annua.
      Il comma 3, lettera  c),  modificando quanto in
  precedenza disposto dal comma 5- ter  dell'articolo 43 del
  decreto-legge n.41 del 1995, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n.85 del 1995, riporta l'aliquota IVA sui canoni
  di abbonamento alle radiodiffusioni circolari previate dal 19
  per cento al 4 per cento; la perdita di gettito è di lire 30
  miliardi per l'anno 1995 e di lire 35 miliardi per ciascuno
  degli anni 1996 e 1997.  Tale perdita viene compensata con
  l'aumento di gettito derivante dal primo comma, lettera
  f).
      Articolo 4. -  (Altre disposizioni fiscali urgenti). -
  L'articolo contiene norme tecniche che non comportano
  variazioni di gettito.
 
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