| Articolo 1. - (Proroga di termini a favore dei
soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel
novembre 1994). - La lettera a) prevede lo
slittamento al 31 ottobre 1995 della sospensione dei termini
relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari dei
soggetti colpiti dall'alluvione che hanno subito rilevanti
danni.
La lettera b) sposta il termine di alcuni
adempimenti formali in materia di IVA rispettivamente dal 30
aprile 1995 al 31 ottobre 1995, dal 5 maggio al 5 novembre
1995 e dal 5 giugno al 5 dicembre 1995. Non comporta effetti
sul gettito.
La lettera c) sposta il termine dei versamenti IVA
relativi al periodo novembre 1994 ottobre 1995 alla data del 5
dicembre 1995. Trattandosi di versamenti effettuati nell'anno
in corso, non si verificano conseguenze finanziarie
negative.
Alla lettera d) è previsto il termine ultimo del 30
novembre 1995 entro il quale effettuare i versamenti residui
dell'anno 1994 e gli acconti per l'anno 1995 delle imposte sui
redditi, nonchè dell'imposta straordinaria sul patrimonio
delle imprese, assicurando, comunque, l'acquisizione delle
entrate tributarie nell'anno in corso; non si producono oneri
finanziari nel bilancio dello Stato.
Articolo 2. - (Disposizioni in favore degli enti
locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre
1994). - Relativamente all'articolo 2 si fa presente che
l'onere di 112 miliardi recato dal comma 6 corrisponde
all'importo delle anticipazioni che il Ministero dell'interno
è stato autorizzato a corrispondere ai comuni alluvionati
(articolo 6, comma 9, del decreto-legge 24 novembre 1994,
n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n.22) e che non può essere recuperato in occasione della
corresponsione della seconda rata dei contributi ordinari
1995, in quanto l'importo di tale rata è inferiore
all'ammontare dell'anticipazione. In particolare, si precisa
che l'ammontare delle anticipazioni è stato pari a complessivi
303 miliardi, di cui solo 191 miliardi potranno essere
recuperati, per le ragioni suesposte, con i contributi
ordinari che verranno erogati entro il mese di settembre
1995.
Articolo 3. - (Modificazioni alla disciplina IVA in
materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di
aliquota per le radiodiffusioni). - Nel comma 1, il
capoverso 1, lettera a), modifica l'articolo 2, secondo
comma, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica
Pag. 6
n.633 del 1972, stabilendo che tra le cessioni di beni vanno
ricomprese anche quelle gratuite di beni la cui produzione e
commercio non rientra nell'attività d'impresa se di costo
unitario superiore a lire 50.000. La norma ha carattere
antielusivo ed il suo effetto è di aumentare la base
imponibile; ne consegue un sicuro incremento di gettito non
quantificabile.
Alla lettera b) si prevede l'imponibilità delle
prestazioni effettuate dall'imprenditore, nell'esercizio
d'impresa, per uso personale o familiare se di valore
superiore a lire 50.000 o a titolo gratuito per finalità
estranee all'impresa, con esclusione delle somministrazioni
nelle mense aziendali e di altre prestazioni. L'effetto
conseguente dall'applicazione della norma è un maggiore
gettito non quantificabile.
La lettera f) del comma 1 estende a tutti gli
immobili le disposizioni sulla rettifica della detrazione, ora
prevista solo per i beni ammortizzabili a seguito di fusioni,
scissioni o conferimenti, previste dall'ultimo comma
dell'articolo 19- bis del decreto del Presidente della
Repubblica n.633 del 1972. Per stimare l'incremento di gettito
atteso, si è partiti da quanto riportato nella relazione
tecnica al disegno di legge di conversione del decreto-legge
n.557 del 1993 convertito dalla legge n.133 del 1994 che
all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 2,
introduceva la disciplina della rettifica per i soli beni
ammortizzabili. Per il 1995 era prevista una variazione
positiva di gettito pari a lire 178 miliardi.
Inoltre dai dati relativi ai modelli 760 per l'anno di
imposta 1991 risulta un ammontare totale di beni materiali
ammortizzabili di 823.000 miliardi dichiarati contro 79.000
miliardi di beni materiali non ammortizzabili. Questi ultimi,
costituiti principalmente da immobili, rappresentano quindi
circa il 10 per cento dei beni ammortizzabili. Per i settori
economici principalmente interessati dalla rettifica, che sono
quelli che operano prevalentemente in regime di esenzione
(banche, assicurazioni eccetera), si può ritenere che questo
rapporto sia pari almeno al doppio (20 per cento) in
considerazione della minore incidenza nel settore dei servizi
degli investimenti in beni strumentali. Applicando quindi
quest'ultima percentuale ai 178 miliardi stimati in
precedenza, si ottengono circa 35 miliardi di maggior gettito
su base annua.
Il comma 3, lettera c), modificando quanto in
precedenza disposto dal comma 5- ter dell'articolo 43 del
decreto-legge n.41 del 1995, convertito, con modificazioni,
dalla legge n.85 del 1995, riporta l'aliquota IVA sui canoni
di abbonamento alle radiodiffusioni circolari previate dal 19
per cento al 4 per cento; la perdita di gettito è di lire 30
miliardi per l'anno 1995 e di lire 35 miliardi per ciascuno
degli anni 1996 e 1997. Tale perdita viene compensata con
l'aumento di gettito derivante dal primo comma, lettera
f).
Articolo 4. - (Altre disposizioni fiscali urgenti). -
L'articolo contiene norme tecniche che non comportano
variazioni di gettito.
| |