| (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle
zone
colpite da alluvione nel novembre 1994).
1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994,
n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n.22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le
parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 1995";
b) nel comma 5 le parole "30 aprile 1995", "5
maggio 1995" e "5 giugno 1995" sono sostituite,
rispettivamente, dalle parole: "31 ottobre 1995", "5 novembre
1995" e "5 dicembre 1995";
c) nel comma 6 le parole: "30 aprile 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995" e le parole da:
"i medesimi soggetti"
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fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "i
medesimi soggetti debbono procedere alla liquidazione relativa
alle operazioni effettuate, registrate o soggette a
registrazione dal 1^ gennaio 1995 al 31 ottobre 1995 ed al
relativo versamento entro il 5 dicembre 1995, senza
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.633.";
d) nel comma 7, primo periodo, dopo le parole:
"quattro mesi;" sono inserite le seguenti: "e comunque non
oltre il 30 novembre 1995;";
e) nel comma 11, le parole: "Il versamento delle
somme dovute" sono sostituite dalle seguenti: "Il versamento
delle somme dovute entro il 30 aprile 1995 per tributi diversi
da quelli di cui ai commi 6 e 7 e delle somme relative
all'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle operazioni
compiute entro il 30 aprile 1995";
f) nel comma 12- bis, primo periodo, le
parole: "20 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30
aprile 1995".
2. Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si
applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento di
termini previsto dall'articolo 12- quinquies del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35.
3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, devono
intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato
comunque in servizio nei territori interessati.
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