| (Disposizioni in favore degli enti locati colpiti dagli
eventi alluvionali
del mese di novembre 1994).
1. I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n.22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano
subito la distruzione totale o parziale degli atti contabili
sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorità di
pubblica sicurezza. La denuncia è affissa per otto giorni
consecutivi all'albo pretorio del comune.
2. Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al
conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione
ancora esistente o reperita da fonti esterne.
3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate
e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da
effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i
fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione è valida per
gli esercizi 1995 e 1996.
4. Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n.68, per la presentazione del rendiconto
delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del
comma 1 dell'articolo 1 del decretolegge 24 novembre 1994,
n.646, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 21 gennaio 1995, n.22, per l'organizzazione della
elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo
del 12 giugno 1994, è prorogato al 30 giugno 1995.
5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n.22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano
subito la perdita totale o parziale della documentazione
relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della
elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo,
debbono rendere apposita denuncia della perdita della
documentazione medesima all'autorità di pubblica sicurezza. Al
rimborso delle spese non documentabili si provvede, con
decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento
estinto della prefettura, in misura forfetaria pari
all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle
consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione
degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di
sezione. Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio
sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di
sezione costituiti in occasione delle elezioni dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno
1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994, recante
rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei
seggi elettorali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.64 del 18 marzo 1994.
6. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24
novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1995, n.22, sono aggiunti i seguenti
commi:
"9- bis. Per i casi in cui l'importo della rata dei
contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero
integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti
a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre
1995.
9- ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del
Ministero dell'interno è integrato, per l'anno 1995,
dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente
all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata
dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente
comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al
comma 9- bis che restano acquisite al bilancio dello
Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
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