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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29124
DDL2396-0007
Progetto di legge Camera n. 2396 - testo presentato - (DDL12-2396)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C2396. TESTIPDL
...C2396.
...Decreto-legge 7 aprile 1995, n.109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 10 aprile 1995. Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2396 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni in favore degli enti locati colpiti dagli
                      eventi alluvionali
                 del mese di novembre 1994).
      1.  I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1
  dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
  n.22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano
  subito la distruzione totale o parziale degli atti contabili
  sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorità di
  pubblica sicurezza.  La denuncia è affissa per otto giorni
  consecutivi all'albo pretorio del comune.
      2.  Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al
  conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione
  ancora esistente o reperita da fonti esterne.
      3.  I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate
  e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da
  effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i
  fatti relativi si manifestano.  L'autorizzazione è valida per
  gli esercizi 1995 e 1996.
      4.  Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
  18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 marzo 1993, n.68, per la presentazione del rendiconto
  delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del
  comma 1 dell'articolo 1 del decretolegge 24 novembre 1994,
  n.646, convertito, con modificazioni, dalla
 
                              Pag. 10
 
  legge 21 gennaio 1995, n.22, per l'organizzazione della
  elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo
  del 12 giugno 1994, è prorogato al 30 giugno 1995.
      5.  I comuni, individuati ai sensi del comma 1
  dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
  n.22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano
  subito la perdita totale o parziale della documentazione
  relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della
  elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo,
  debbono rendere apposita denuncia della perdita della
  documentazione medesima all'autorità di pubblica sicurezza.  Al
  rimborso delle spese non documentabili si provvede, con
  decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento
  estinto della prefettura, in misura forfetaria pari
  all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle
  consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione
  degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di
  sezione.  Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio
  sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di
  sezione costituiti in occasione delle elezioni dei
  rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno
  1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del
  Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994, recante
  rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei
  seggi elettorali, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
  n.64 del 18 marzo 1994.
      6.  Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24
  novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 21 gennaio 1995, n.22, sono aggiunti i seguenti
  commi:
      "9- bis.  Per i casi in cui l'importo della rata dei
  contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero
  integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti
  a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero
  dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo
  dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre
  1995.
      9- ter.  Lo stanziamento del capitolo 1601 del
  Ministero dell'interno è integrato, per l'anno 1995,
  dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente
  all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata
  dei contributi ordinari 1995.  All'onere derivante dal presente
  comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al
  comma 9- bis  che restano acquisite al bilancio dello
  Stato.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
 
DATA=950410 FASCID=DDL12-2396 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2396 TOTPAG=0013 TOTDOC=0010 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=032 PAGFIN=0010 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=239600 00 FASCIDC=12DDL2396 SORTNAV=0239600 000 00000 ZZDDLC2396 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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