| (Modificazioni alla disciplina IVA in materia di
autoconsumo,
di rettifica della detrazione e di aliquota per le
radiodiffusioni).
1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 2, lettera b),
numero 2- bis), dopo le parole: "prosciutto cotto;", sono
aggiunte le seguenti: "(v.d. ex 16.02);";
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b) l'articolo 16- bis è sostituito dal
seguente:
"Art. 16- bis. - (Modifiche in materia di autoconsumo e
di rettifica della detrazione IVA). - 1. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) è
sostituito dal seguente:
"4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di
quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non
superiore a lire cinquantamila";
b) nell'articolo 3, terzo comma, è premesso il
seguente periodo: "Le prestazioni indicate nei commi primo e
secondo, semprechè l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono, se di valore superiore a lire cinquantamila,
prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale
o familiare dell'imprenditore, ovvero, a titolo gratuito, per
altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad
esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e
delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e
ricreative a favore del personale dipendente.";
c) nell'articolo 6, terzo comma, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Quelle indicate nell'articolo 3,
terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al
momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o
continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono
rese.";
d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera
c) è sostituita dalla seguente:
" c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e
6) dell'articolo 2, per le prestazioni e le assegnazioni di
cui all'articolo 3, terzo comma, primo e secondo periodo, e
per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore
normale dei beni e delle prestazioni;";
e) nell'articolo 18, il terzo comma è sostituito
dal seguente:
"La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui
ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2 e per le prestazioni di
servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo
3.";
f) nell'articolo 19- bis, sesto comma, dopo
le parole: "Se i beni ammortizzabili" sono inserite le
seguenti: "o comunque gli immobili".".
2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il numero 15) è sostituito
dal seguente:
"15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate;".
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3. Alla tabella A, parte seconda, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel numero 9), dopo le parole: "ex 10.07" sono
aggiunte le seguenti: ", ex 21.07.02";
b) il numero 31) è sostituito dal seguente:
"31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con
motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11),
intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti
al superamento di barriere architettoniche per soggetti con
ridotte o impedite capacità motorie; veicoli di cilindrata
fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a
2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad
invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite
capacità motorie;";
c) nel numero 36), dopo le parole:
"radiodiffusioni circolari" è soppressa la parola: "pubbliche"
e dopo le parole: "delle radiodiffusioni" è soppressa la
parola: "pubbliche".
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal
24 marzo 1995.
5. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di
cui al comma 3, lettera c), valutate in lire 30 miliardi
per l'anno 1995 e in lire 35 miliardi a decorrere dall'anno
1996, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla
disposizione di cui al comma 1, lettera f).
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