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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29125
DDL2396-0008
Progetto di legge Camera n. 2396 - testo presentato - (DDL12-2396)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C2396. TESTIPDL
...C2396.
...Decreto-legge 7 aprile 1995, n.109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 10 aprile 1995. Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2396 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Modificazioni alla disciplina IVA in materia di
                         autoconsumo,
  di rettifica della detrazione e di aliquota per le
                      radiodiffusioni).
      1.  Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nell'articolo 10, comma 2, lettera  b),
  numero 2- bis),  dopo le parole: "prosciutto cotto;", sono
  aggiunte le seguenti: "(v.d. ex 16.02);";
 
                              Pag. 11
 
          b)  l'articolo 16- bis  è sostituito dal
  seguente:
      "Art. 16- bis. - (Modifiche in materia di autoconsumo e
  di rettifica della detrazione IVA). - 1.  Al decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) è
  sostituito dal seguente:
          "4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di
  quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra
  nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non
  superiore a lire cinquantamila";
          b)  nell'articolo 3, terzo comma, è premesso il
  seguente periodo: "Le prestazioni indicate nei commi primo e
  secondo, semprechè l'imposta afferente agli acquisti di beni e
  servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
  costituiscono, se di valore superiore a lire cinquantamila,
  prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale
  o familiare dell'imprenditore, ovvero, a titolo gratuito, per
  altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad
  esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e
  delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e
  ricreative a favore del personale dipendente.";
          c)  nell'articolo 6, terzo comma, è aggiunto, in
  fine, il seguente periodo: "Quelle indicate nell'articolo 3,
  terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al
  momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o
  continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono
  rese.";
          d)  nell'articolo 13, secondo comma, la lettera
  c)  è sostituita dalla seguente:
          " c)  per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e
  6) dell'articolo 2, per le prestazioni e le assegnazioni di
  cui all'articolo 3, terzo comma, primo e secondo periodo, e
  per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi
  effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore
  normale dei beni e delle prestazioni;";
          e)  nell'articolo 18, il terzo comma è sostituito
  dal seguente:
          "La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui
  ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2 e per le prestazioni di
  servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo
  3.";
          f)  nell'articolo 19- bis,  sesto comma, dopo
  le parole: "Se i beni ammortizzabili" sono inserite le
  seguenti: "o comunque gli immobili".".
      2.  Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, il numero 15) è sostituito
  dal seguente:
        "15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con
  veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
  autorizzate;".
 
                              Pag. 12
 
      3.  Alla tabella  A,  parte seconda, allegata al
  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
  n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nel numero 9), dopo le parole: "ex 10.07" sono
  aggiunte le seguenti: ", ex 21.07.02";
          b)  il numero 31) è sostituito dal seguente:
        "31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con
  motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11),
  intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti
  al superamento di barriere architettoniche per soggetti con
  ridotte o impedite capacità motorie; veicoli di cilindrata
  fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a
  2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad
  invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite
  capacità motorie;";
          c)  nel numero 36), dopo le parole:
  "radiodiffusioni circolari" è soppressa la parola: "pubbliche"
  e dopo le parole: "delle radiodiffusioni" è soppressa la
  parola: "pubbliche".
      4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano dal
  24 marzo 1995.
      5.  Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di
  cui al comma 3, lettera  c),  valutate in lire 30 miliardi
  per l'anno 1995 e in lire 35 miliardi a decorrere dall'anno
  1996, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla
  disposizione di cui al comma 1, lettera  f).
 
DATA=950410 FASCID=DDL12-2396 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2396 TOTPAG=0013 TOTDOC=0010 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0010 RIGINIZ=049 PAGFIN=0012 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=239600 00 FASCIDC=12DDL2396 SORTNAV=0239600 000 00000 ZZDDLC2396 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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