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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29131
DDL2397-0004
Progetto di legge Camera n. 2397 - testo presentato - (DDL12-2397)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2397. TESTIPDL
...C2397.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2397 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Chiunque è colto nell'atto di esercitare la
  prostituzione secondo le modalità di cui all'articolo 1 è
  punito con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire 8.000.000 e, in
  caso di recidiva, con l'arresto da quindici giorni a due mesi.
  Se il responsabile è un cittadino straniero egli è
  immediatamente espulso dal territorio dello Stato.
    2.  E' punito ai sensi del comma 1 l'esercizio della
  prostituzione, anche in luogo privato, qualora il soggetto non
  abbia osservato le disposizioni di cui all'articolo 3.
    3.  Nell'ipotesi di cui all'articolo 1 chiunque si avvale
  delle prestazioni della prostituta è punito secondo quanto
  previsto dal comma 1 del presente articolo.
 
DATA=950410 FASCID=DDL12-2397 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2397 TOTPAG=0004 TOTDOC=0007 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=006 PAGFIN=0003 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=239700 00 FASCIDC=12DDL2397 SORTNAV=0239700 000 00000 ZZDDLC2397 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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