| 1. Chiunque è colto nell'atto di esercitare la
prostituzione secondo le modalità di cui all'articolo 1 è
punito con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire 8.000.000 e, in
caso di recidiva, con l'arresto da quindici giorni a due mesi.
Se il responsabile è un cittadino straniero egli è
immediatamente espulso dal territorio dello Stato.
2. E' punito ai sensi del comma 1 l'esercizio della
prostituzione, anche in luogo privato, qualora il soggetto non
abbia osservato le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1 chiunque si avvale
delle prestazioni della prostituta è punito secondo quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo.
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