| 1. E' istituito un registro comunale a cui devono
iscriversi i soggetti che esercitano attività di
prostituzione.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente
l'esercizio dell'attività di cui al medesimo comma 1 in luoghi
privati, anche in forma associata purché autogestita.
3. Agli iscritti al registro di cui al comma 1 viene
rilasciato un attestato da esibirsi a richiesta del cliente o
delle autorità a riprova della regolarità dell'attività
stessa.
4. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 i
soggetti che hanno compiuto la maggiore età, residenti sul
territorio nazionale, che presentino ogni tre mesi un
certificato medico di buona salute rilasciato dall'unità
sanitaria locale competente.
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5. La mancata presentazione del certificato medico di cui
al comma 4 per due trimestri successivi comporta la
cancellazione dal registro di cui al comma 1.
6. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono
tenuti al pagamento delle imposte sul reddito prodotto dallo
svolgimento delle loro attività.
7. Le autorità di pubblica sicurezza segnalano l'esercizio
delle attività accertate, svolte anche da soggetti non
iscritti al registro di cui al comma 1, agli uffici tributari
competenti.
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