| 1. Chiunque induce, con violenza fisica o psichica, una
persona alla prostituzione è punito con la reclusione da
cinque a otto anni.
2. La pena di cui al comma 1 è raddoppiata:
a) se il fatto è commesso ai danni di persona
minore degli anni diciotto o di persona in stato di infermità
psichica, naturale o provocata;
b) se il colpevole svolge una attività in
associazione a organizzazioni criminali ovvero in qualsiasi
forma o con qualsiasi mezzo agevola o favorisce l'azione o gli
scopi delle predette associazioni o organizzazioni;
c) se il colpevole è un ascendente, il coniuge, il
fratello o la sorella, della persona indotta alla
prostituzione, con violenza fisica o psichica;
d) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ai danni di persone
aventi rapporti di lavoro, di servizio, di affidamento o di
cura.
3. Chiunque, in qualunque luogo, compie atti di lenocinio,
è punito con la pena prevista nel comma 1.
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