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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29136
DDL2398-0002
Progetto di legge Camera n. 2398 - testo presentato - (DDL12-2398)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2398. TESTIPDL
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RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2398 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La disciplina in tema di
  prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale
  causato allo Stato da dipendenti dello Stato e degli enti
  pubblici è stata interessata da rilevanti modifiche introdotte
  dalla legge n. 142 del 1990, con riferimento alla
  responsabilità dei dipendenti degli enti locali, dalla legge
  n. 20 del 1994, per quanto attiene all'azione di
  responsabilità per risarcimento del danno avanti alla Corte
  dei conti e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 324
  del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423
  del 1993, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa
  degli amministratori e dipendenti delle unità sanitarie
  locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti.
    Come è noto, precedentemente alla legge n. 142 del 1990 la
  responsabilità patrimoniale del dipendente pubblico per
  danno erariale arrecato alla pubblica amministrazione, nelle
  molteplici forme del danno recato direttamente dal dipendente
  alla pubblica amministrazione di appartenenza, ovvero del
  danno recato dal dipendente ad amministrazione diversa da
  quella di appartenenza, ovvero del danno arrecato a terzi
  verso i quali la pubblica amministrazione sia solidalmente
  responsabile, con conseguente diritto di rivalsa
  dell'amministrazione chiamata a rispondere dei danni verso i
  terzi nei confronti del dipendente autore del fatto lesivo,
  era diversamente disciplinata a seconda dell'ente pubblico di
  appartenenza.  Mentre nei confronti dei dipendenti dello Stato
  l'azione di responsabilità era esercitata dalla Corte dei
  conti, nei confronti dei dipendenti degli enti locali esisteva
  una giurisdizione solo parzialmente affidata alla Corte per i
  profili della cosiddetta
 
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  "responsabilità formale" e che investiva altrimenti la
  competenza del giudice ordinario.
    Per quanto attiene alla definizione dell'ambito della
  giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla
  sussistenza di un danno erariale in conseguenza di fatti di
  corruzione nell'ambito delle inchieste cosiddette di "mani
  pulite" condotte dalla magistratura ordinaria, particolarmente
  importante è la sentenza n. 3970 del 2 aprile 1993 della Corte
  di cassazione a sezioni unite, in sede di regolamento di
  giurisdizione.  In tale decisione la Cassazione ha affermato
  che esiste danno erariale, e, conseguentemente, la
  giurisdizione del giudice contabile, ogni qualvolta dalla
  condotta illecita di pubblici funzionari che abbiano percepito
  somme di denaro in cambio di favori a privati
  nell'aggiudicazione di appalti pubblici sussista un danno allo
  Stato, individuato, da un lato, nella percezione di minori
  entrate tributarie per redditi occultati dagli appaltatori nel
  contesto di operazioni contabili finalizzate a occultare le
  dazioni di denaro e, dall'altro, nella lievitazione di costi
  sopportati dall'amministrazione per la realizzazione delle
  opere appaltate.  Da ultimo, in alcune sentenze delle sezioni
  giurisdizionali regionali della Corte dei conti è stato
  ampliato l'ambito del danno erariale risarcibile, includendo
  in esso anche il danno non patrimoniale per lesione del
  prestigio arrecato alla pubblica amministrazione da un
  dipendente condannato per reato di corruzione nell'ambito
  delle inchieste cosiddette di "mani pulite" (sentenza 24 marzo
  1994, n. 31, della sezione giurisdizionale della
  Lombardia).
    Con la legge n. 142 del 1990 il legislatore ha inteso
  unificare le forme e i modi di esercizio della responsabilità
  per danno arrecato allo Stato dal pubblico dipendente,
  estendendo ai dipendenti degli enti locali le medesime norme
  già previste dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
  approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, in tema
  di responsabilità amministrativa dei dipendenti statali.
    L'articolo 58, comma 1, pertanto, ha disposto l'estensione
  agli amministratori e al personale degli enti locali delle
  disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli
  impiegati civili dello Stato.  In tema di prescrizione
  dell'azione il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che
  l'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla
  commissione del fatto.  Tale innovazione veniva dunque a creare
  una differenza di trattamento rispetto all'ordinario termine
  di prescrizione dell'azione di dieci anni stabilito per i
  dipendenti dello Stato dall'articolo 19 del testo unico delle
  disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
  dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che rinvia all'ordinario
  termine di prescrizione stabilito nel codice civile (articolo
  2946).  Il comma 4 dello stesso articolo 58 ha stabilito
  l'intrasmissibilità delle obbligazioni risarcitorie agli
  eredi, derogando in tal modo alla regola generale che vede gli
  eredi succedere alle obbligazioni del  de cuius  (articoli
  752 e 754 del codice civile).
    Altro problema dipendente e connesso a quello della durata
  del termine di prescrizione dell'azione è quello di diritto
  intertemporale costituito dalla individuazione del termine
  prescrizionale applicabile alle fattispecie di danno erariale
  per le quali sia già iniziato il decorso della prescrizione e
  non sia intervenuta la promozione dell'azione di
  responsabilità da parte della Corte, che, secondo i princìpi
  generali, interrompe il decorso della prescrizione.
    In assenza di indicazioni specifiche la Corte dei conti ha
  ritenuto applicabile il principio generale espresso
  dall'articolo 252 delle disposizioni di attuazione e
  transitorie del codice civile che stabilisce che un nuovo
  termine prescrizionale più breve si applichi anche a fatti per
  i quali sia già iniziato il periodo di tempo che determina la
  prescrizione, ma facendo coincidere la decorrenza del nuovo
  termine di prescrizione più breve con la data di entrata in
  vigore della nuova legge.  Ad esempio, se sono già decorsi tre
  dei dieci anni di prescrizione per un fatto commesso prima
  della data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990,
  ossia il 13 giugno 1990, da tale momento decorrono i cinque
  anni del nuovo termine di prescrizione più breve.
 
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  Tuttavia, onde evitare di danneggiare eccessivamente il
  soggetto che beneficerebbe dell'intervenuta prescrizione
  dell'azione, se il periodo residuale di tempo che sarebbe
  mancato per il compimento della prescrizione precedente più
  lunga è inferiore al nuovo termine di prescrizione, si deve
  applicare tale termine minore: ad esempio, se sono già decorsi
  otto dei dieci anni di prescrizione per un fatto commesso
  prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, il
  nuovo termine di prescrizione applicabile alla fattispecie in
  corso a far data dal 13 giugno 1990 non sarà il nuovo termine
  di cinque anni, bensì il minore termine di due anni che
  residua per arrivare al totale di dieci anni previsto dalla
  precedente normativa, onde evitare che la nuova decorrenza del
  termine più breve determini, di fatto, non un miglioramento,
  ma un aggravamento del termine di prescrizione (come si
  avrebbe sommando agli otto anni trascorsi ulteriori cinque
  anni, per un totale di tredici anni).
    Alla luce di tale criterio la Corte dei conti ha ritenuto
  che il nuovo termine di prescrizione quinquennale sia
  applicabile anche ai fatti commessi precedentemente alla legge
  n. 142 del 1990, ma con decorrenza dalla data del 13 giugno
  1990, data di entrata in vigore della legge, fatti salvi i
  termini minori per i fatti per i quali sia già iniziata la
  prescrizione decennale e residui un periodo inferiore a cinque
  anni, onde non superare in nessun caso i precedenti termini di
  dieci anni.
    La Corte dei conti, con ordinanza 17 settembre 1991 della
  sezione prima giurisdizionale, sollevava questione di
  legittimità costituzionale sia dell'articolo 58, comma 4,
  della legge n. 142 del 1990 sia dell'articolo 19, ultimo
  comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica n. 3 del 1957 per la mancata estensione anche
  agli amministratori delle unità sanitarie locali e ai
  dipendenti dello Stato della riduzione del termine di
  prescrizione da dieci a cinque anni.
    La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 268 del 1992,
  dichiarava la manifesta inammissibilità della questione,
  rilevando che nel caso di specie la nuova disposizione più
  favorevole era ininfluente nel giudizio  a quo,
  affermando che il nuovo termine quinquennale non può che
  calcolarsi dal 13 giugno 1990, sempre che a tale data non
  rimanga a decorrere un termine minore quale residua frazione
  del decennio.
    Successivamente alla legge n. 142 del 1990, la
  giurisdizione della Corte dei conti è stata estesa, dai commi
  6 e 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 324 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423 del 1993,
  recante "Proroga dei termini di durata in carica degli
  amministratori straordinari delle unità sanitarie locali,
  nonché norme per le attestazioni da parte delle unità
  sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine
  all'istruzione scolastica e per la concessione di un
  contributo compensativo all'Unione italiana ciechi",
  introdotti in Parlamento durante l' iter   del disegno di
  legge di conversione, anche alle ipotesi di responsabilità
  amministrativa degli amministratori e dipendenti delle unità
  sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri
  disciolti.
    La norma ha tuttavia sostanzialmente derogato al principio
  di cui all'articolo 252 delle disposizioni di attuazione del
  codice civile sopra illustrato, stabilendo che la decorrenza
  del nuovo termine prescrizionale più breve per la
  responsabilità dei soggetti suddetti non avvenga dal 28
  ottobre 1993, data di entrata in vigore della legge di
  conversione n. 423 del 1993, bensì dalla data di entrata in
  vigore della legge n. 142 del 1990, ossia dal 13 giugno 1990.
  Il compimento della prescrizione, ove non sia iniziata
  l'azione di responsabilità è fissato pertanto al 13 giugno
  1995.  Il secondo periodo dello stesso comma 7, poi, stabilisce
  che le disposizioni del comma 4 dell'articolo 58, e quindi il
  termine quinquennale della prescrizione, si applichi anche,
  non solo per i dipendenti delle unità sanitarie locali, delle
  regioni e degli enti ospedalieri disciolti, ma anche per i
  soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, della citata
  legge n. 142 del 1990, ossia per i dipendenti e amministratori
  degli enti locali, anche ai fatti oggetto di procedimenti in
  corso davanti alle giurisdizioni contabile ed
  amministrativa.
    Va ricordato che contro tale norma erano state espresse
  forti critiche dagli
 
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  organismi rappresentativi degli avvocati e procuratori dello
  Stato, dei magistrati amministrativi, dell'Associazione
  nazionale dei magistrati militari e della Corte dei conti, che
  hanno sottolineato che la retroattività della norma
  determinerà l'effetto di bloccare innumerevoli giudizi  in
  itinere  concernenti la cattiva gestione dei fondi destinati
  alla spesa sanitaria.
    Un successivo decreto-legge, il n.438 del 1993, aveva
  modificato la norma nel senso di eliminare la retroattività
  del decorso del termine prescrizionale previsto nel
  decretolegge n. 324 del 1993.  Dopo essere stato
  successivamente reiterato con il decretolegge n. 8 del 1994 e
  n. 164 del 1994, l'ultima versione del decreto, il n. 273 del
  1994, veniva respinto dalla Camera.
    Da ultimo è intervenuta la legge 14 gennaio 1994, n. 20,
  "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
  Corte dei conti", il cui articolo 1 stabilisce che il diritto
  al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni,
  decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso,
  ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data
  della sua scoperta.  La responsabilità si estende agli eredi
  nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di
  conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
    La normativa di cui alla legge n. 20 del 1994 ha carattere
  generale, riguardando il tema della responsabilità dei
  soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti
  in materia di contabilità pubblica.  Tuttavia non vi sono
  indicazioni sull'eventuale abrogazione implicita tanto
  dell'articolo 58 della legge n. 142 del 1990 e dell'articolo
  1, commi 6 e 7, del decretolegge n. 324 del 1993 nelle parti
  incompatibili con essa (segnatamente per il profilo della
  trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione risarcitoria e
  per la decorrenza del nuovo termine prescrizionale).
    Per quanto riguarda l'entrata in vigore del nuovo termine
  prescrizionale breve di cinque anni, la soluzione adottata
  appare in linea con l'interpretazione fornita dalla Corte dei
  conti circa l'articolo 58, comma 4, della legge n. 142 del
  1990, anzi, la previsione della posposizione dell'inizio della
  decorrenza della prescrizione al momento di scoperta del fatto
  dannoso dolosamente occultato elimina i problemi di
  impedimento dell'esercizio dell'azione di responsabilità in
  presenza di fatti dolosamente preordinati a nascondere i fatti
  di reato e il conseguente obbligo risarcitorio nei confronti
  delle pubbliche amministrazioni.
    La presente proposta si prefigge l'obiettivo di equiparare
  le normative in tema di risarcibilità del danno erariale ed
  evitare che intervenga la prescrizione per danni erariali
  connessi ai reati di "tangentopoli" riferiti ai dipendenti
  delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti
  ospedalieri disciolti.
    Con l'articolo 1, comma 1, si chiarisce che la legge n. 20
  del 1994 e i princìpi in essa contenuti (termine quinquennale
  di prescrizione, decorrenza del termine dalla data di
  commissione del fatto o dalla data della sua scoperta,
  trasmissibilità agli eredi) si estendono a tutte le azioni di
  responsabilità attribuite alla giurisdizione della Corte dei
  conti.  Non è infatti opportuno che vi siano regimi
  diversificati di responsabilità per danno erariale dipendenti
  dall'appartenenza dei dipendenti pubblici da enti diversi,
  stante l'intrinseca unitarietà dei fatti oggetto di azione di
  responsabilità.  Il comma 2 dispone pertanto l'abrogazione
  delle pregresse norme speciali inconciliabili con la normativa
  generale.
    L'articolo 2, in particolare, vuole risolvere i problemi di
  diritto intertemporale ed evitare l'intervento della
  prescrizione alla prossima data del 13 giugno 1995.
    A tal fine si stabilisce che per i fatti commessi in
  precedenza, anche quando sia intervenuta la prescrizione, ad
  esempio per la responsabilità dei dipendenti regionali che il
  decreto-legge n. 324 del 1993 faceva decorrere
  retroattivamente dal 13 giugno 1990, possa decorrere un nuovo
  termine prescrizionale di cinque anni a far data dalla
  successiva conoscenza del fatto, evitando così l'effetto di
  irrisarcibilità per danno erariale arrecato con comportamenti
  già prescritti.  La prescrizione in oggetto decorre non dalla
  data di commissione del fatto, ma dalla data di successiva
  conoscenza dello stesso, anche qualora la prescrizione, nel
  primo caso, sia già compiuta.
 
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