| (Omogeneizzazione della disciplina della
responsabilità amministrativa).
1. L'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
interpreta nel senso che le disposizioni contenute in detto
articolo si applicano a tutti i giudizi per responsabilità
amministrativa attribuiti alla giurisdizione della Corte dei
conti, compresi quelli relativi agli amministratori, ai
dipendenti e al personale degli enti locali, delle unità
sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri
disciolti.
2. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 58 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e i commi 6 e 7 dell'articolo 1 del
decretolegge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423.
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