| Onorevoli Colleghi! -- Con la presente proposta di
legge, che nasce da una ricerca condotta congiuntamente con la
LegAmbiente, si intende introdurre nel nostro Paese un
nuovo e radicalmente diverso sistema di raccolta e smaltimento
di alcune rilevanti frazioni merceologiche di rifiuti solidi
urbani e di alcune altre categorie di rifiuti.
E' noto come il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani sia in Italia largamente inadeguato. Ciò è dovuto a
numerosi e diversi fattori di natura impiantistica,
finanziaria, sociale ed organizzativa, ed anche al venire
progressivamente meno, soprattutto negli ultimi anni, del
necessario consenso sociale attorno ad alcune scelte generali.
Ciò deriva dall'incertezza dei cittadini relativamente alle
condizioni di sicurezza nelle diverse fasi dello smaltimento
ed anche, occorre riconoscerlo, da fenomeni di egoismo
sociale, che producono il rifiuto, in ogni caso, di alcuni dei
costi che la nostra società deve sopportare.
Un'analisi oggettiva del problema ci deve però fare
osservare che il dato di fondo, che ha provocato, nell'ultimo
decennio, un negativo salto di qualità, è costituito dal
progressivo e inarrestabile aumento della quantità generale di
rifiuti che occorre smaltire. Tendenza che è ancora largamente
in corso. Solo nel biennio 1990-1992, come segnala il rapporto
sullo stato dell'ambiente redatto dal competente Ministro
dell'ambiente, l'aumento è stato del 20 per cento (da 17 a 20
milioni di tonnellate). Fra l'altro possiamo ragionevolmente
attenderci che il progressivo adeguamento del nostro "stile di
vita" a quello di altri Paesi industrializzati, anche
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per quanto riguarda il livello della produzione di
rifiuti pro capite, lascia ancora ampi margini di
crescita, che vanno oltretutto confrontati con alcune
oggettive difficoltà strutturali, caratteristiche del nostro
Paese, a cominciare dalla scarsità territoriale e dalla
frammentazione amministrativa del territorio urbano,
accompagnate da un'elevata densità abitativa.
Il contributo più consistente a questo aumento è stato
determinato dal crescere progressivo di quella frazione di
rifiuti solidi urbani costituita dagli imballaggi, utilizzati
nel trasporto, nella protezione e nella distribuzione delle
merci. Nel 1990, secondo uno studio della Federambiente, sono
stati prodotti più di 12 milioni di tonnellate di imballaggi.
Nel 1991 essi sono probabilmente cresciuti di altre 500.000
tonnellate. Dei 12 milioni di tonnellate citati lo studio
della Federambiente, confermato da altri studi, stima che
circa 7 milioni contribuiscano direttamente alla produzione di
rifiuti solidi urbani, rappresentando una percentuale di circa
il 35 per cento in peso e di circa il 50 per cento in
volume.
Non crediamo che sia sostanzialmente corretto analizzare le
cause di tale aumento, come spesso viene fatto, esclusivamente
riferendolo a generali esigenze di miglioramento della qualità
della vita e degli stili di consumo. Questa è certamente una
componente e le modificazioni profonde che sono intervenute
nel sistema di produzione, trasporto e distribuzione delle
merci hanno reso necessaria una profonda rivoluzione anche per
quanto concerne l'imballaggio. Ma una seconda ragione va a
nostro parere rintracciata nel fatto che l'intero sistema di
produzione e distribuzione degli imballaggi è sostanzialmente
"irresponsabile", fatte salve alcune lodevoli eccezioni,
rispetto al destino finale dei medesimi. Vale a dire che per
questo settore, così come per altre frazioni di rifiuti solidi
urbani, l'attuale normativa prevede che, una volta avvenuta la
trasformazione di una parte del bene immesso sul mercato come
"rifiuto", spetti ai poteri pubblici assicurare la raccolta e
lo smaltimento dei medesimi.
Gli economisti che hanno affrontato questi problemi
definiscono tale fenomeno come "produzione di esternalità",
vale a dire che alcuni dei costi che vengono generati
all'interno del ciclo produzione-consumo vengono scaricati
all'esterno, producendo inquinamento o, in alternativa, costi
rilevanti per prevenirlo. Ma soprattutto in questo modo il
sistema appare privo di efficaci strumenti di autocorrezione.
Paradossalmente, quanto più alti sono i costi scaricati
all'esterno tanto più alti possono essere i risparmi ed i
vantaggi ottenuti all'interno. Ciò non vale solo per le
imprese produttrici di beni. Vale anche per il ciclo di
distribuzione e consumo di questi beni.
Fino ad oggi si è fatto sostanzialmente fronte a questo
problema con interventi end of pipe, o, come si dice, a
valle. Assunto che la produzione, la distribuzione e il
consumo di determinate merci portava con sé un'inevitabile
produzione di rifiuti, ci si è attrezzati per rimuoverne le
conseguenze negative, ma dando per scontata la non
modificabilità dell'assunto.
Ora, a nostro parere, è possibile invece non solo
modificare questo assunto, ma, cosa assai più importante,
introdurre all'interno del sistema meccanismi automatici di
autocorrezione che costringano ad internalizzare i costi e
quindi a scegliere le strategie che anche dal punto di vista
della produzione dei rifiuti risultino le più efficaci,
minimizzandone per quanto possibile la produzione.
E' noto che l'obiettivo della riduzione della quantità dei
rifiuti prodotti è, in ordine di importanza, il primo a cui
occorre tendere. Sempre in ordine di importanza, oltre che
alla riduzione, occorre puntare alla riutilizzabilità di
quella parte dei prodotti che tende a divenire rifiuto, quindi
alla riciclabilità dei materiali con cui essi sono composti,
o, per lo meno, al recupero dei contenuti energetici di tali
materiali. E, solo come ultima ratio, occorre puntare
alla collocazione in discarica di quella parte che non risulta
usabile in alcun modo. Insieme, queste azioni definiscono una
corretta strategia di conservazione, risparmio ed uso
efficiente anche nel campo dei rifiuti.
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Il meccanismo che noi proponiamo con la presente proposta
di legge e che riguarda diverse frazioni merceologiche di ciò
che oggi è catalogato come "rifiuto" è, a nostro parere, in
grado di dare un contributo sostanziale a questa strategia.
Gli assunti su cui si basa sono due:
a) occorre rendere pienamente responsabili
produttori, distributori e consumatori, congiuntamente, delle
conseguenze delle loro attività, in termini di possibile
produzione di rifiuti;
b) per conseguire questo obiettivo spetta ad essi,
e non più al settore pubblico, concorrere in modi diversi alla
raccolta ed al recupero di alcune frazioni merceologiche
dell'attuale composizione dei rifiuti solidi urbani.
E' nostra convinzione che un meccanismo in grado di
produrre questo risultato non solo distribuisca diversamente
le responsabilità fra pubblico e privato, ma, soprattutto, sia
in grado di innestare un circolo virtuoso all'interno del
quale ogni azione tendenzialmente produttrice di rifiuti venga
valutata e possibilmente evitata.
Lo strumento con cui raggiungere questo obiettivo è, a
nostro parere, quello dell'utilizzo della cauzione
obbligatoria. Com'è noto, la cauzione, in uso in Italia in
alcuni limitati settori, non è altro che un "costo apparente"
che l'utilizzatore di un determinato bene paga e che gli viene
restituito nel momento in cui provvede alla riconsegna di quel
bene.
Sostanzialmente ciò che proponiamo è l'introduzione di un
obbligo analogo per quanto riguarda una serie di contenitori
commerciali oggi destinati a divenire immediatamente rifiuti.
In tale modo detti contenitori risaliranno in direzione
inversa la catena "produzione-distribuzione-consumo" per
essere riconsegnati al produttore,
vale a dire a colui che per primo li immette nel
mercato per la vendita, e al quale spetta l'obbligo di
procedere allo smaltimento.
Come conseguenza di ciò è inoltre possibile ottenere
automaticamente frazioni già separate di rifiuti, aggirando
almeno in parte la macchinosità e le difficoltà delle raccolte
organizzate, e quindi prevedere un obbligo di utilizzare i
rifiuti raccolti per il riciclaggio ed il recupero
energetico.
L'articolo 1 definisce gli obiettivi generali, già esposti
nella prima parte di questa relazione, ed i primi adempimenti
perché essi siano perseguiti.
L'articolo 2 stabilisce la modifica del regime giuridico di
alcune categorie di rifiuti, il cui smaltimento diviene
responsabilità dei produttori e dei distributori degli
stessi.
L'articolo 3 introduce l'obbligo della cauzione per alcune
categorie di rifiuti, le modalità di riscossione della stessa
ed alcuni adempimenti amministrativi.
L'articolo 4 stabilisce gli obblighi di riciclaggio e di
recupero energetico.
L'articolo 5 introduce una cauzione per alcune categorie di
beni durevoli.
L'articolo 6 modifica la natura giuridica degli attuali
consorzi obbligatori.
L'articolo 7 prevede la possibilità di accordi di programma
fra il Ministero dell'ambiente ed alcune categorie di
produttori.
L'articolo 8 introduce il divieto all'uso di PVC per i
contenitori e gli imballaggi destinati agli alimenti.
L'articolo 9 detta norme per la demolizione ed il recupero
degli autoveicoli.
L'articolo 10 introduce una cauzione sulla batterie esauste
e detta norme per il loro recupero.
L'articolo 11 contiene alcune disposizioni finali.
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