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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29140
DDL2399-0002
Progetto di legge Camera n. 2399 - testo presentato - (DDL12-2399)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2399. TESTIPDL
...C2399.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2399 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il primo tributo sulle successioni
  di cui si ha notizia risale alla  lex Iulia vicesimaria,
  con la quale Augusto istituì nel 6 d.C. (cioè nell'anno 759
  dalla fondazione di Roma) un tributo con caratteri simili ai
  moderni tributi successori.  Il tributo aveva carattere
  generale ma ne erano esenti le eredità devolute ai parenti in
  linea retta.  Successivamente, all'epoca di Giustiniano, è
  certo che il tributo non esisteva più.  Nel Medioevo non si ha
  notizia di tributi simili alla  vicesima hereditatum
  augustea, ricomparsa solo al tempo dei comuni sotto forma di
  gabella sulle successioni.  Radicali modifiche
  nei sistemi tributari vennero introdotte a seguito della
  rivoluzione francese, con le quali furono rielaborati i più
  importanti princìpi tributari contenuti negli statuti
  medievali dei comuni, influenzando così la legislazione di
  quasi tutti gli Stati italiani prima dell'unificazione.  In
  Italia, l'imposta sulle successioni fu introdotta dalla legge
  21 aprile 1862, n. 585, subito dopo l'unificazione, con
  ulteriori inasprimenti subito dopo la prima guerra mondiale
  per fare fronte alle necessità finanziarie dello Stato.  Ma non
  ci si fermò a questo punto: ulteriori inasprimenti furono
  introdotti con le leggi n. 1300 del 1920 e n. 1178 del
  1921.
 
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    Tale situazione intollerabile non poteva durare a lungo.
  Infatti, nell'agosto del 1923, con la "riforma De Stefani",
  venne abolita l'imposta di successione nell'ambito del nucleo
  familiare (comprendente i parenti in linea retta ed in linea
  collaterale entro il terzo grado), mentre venne mantenuta per
  le quote ereditarie ed i legati disposti a favore di parenti
  non compresi nel nucleo familiare.  Successivamente, nel 1930,
  venne disposta l'esenzione solo a favore del nucleo familiare
  composto dal coniuge e dai parenti in linea retta.  Agli inizi
  degli anni settanta, andò formandosi un indirizzo favorevole
  all'abolizione dell'imposta, così come commisurata al valore
  globale dell'asse ereditario.  Tale abolizione venne proposta
  dal Governo, incontrando il parere favorevole dalla
  Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati,
  nell'articolo 8 del disegno di legge delega per la riforma
  tributaria del 1972.  Senonché, nella discussione del disegno
  di legge alla Camera, a seguito della presentazione, da parte
  di un deputato socialista, di un emendamento favorevole al
  mantenimento dell'imposta, fu deciso il mantenimento
  dell'imposta e la sua fusione con l'imposta sulle singole
  quote di eredità e sui legati.  Infatti, con la riforma
  tributaria recata dal decreto del Presidente della Repubblica
  16 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, le due
  imposte sono state unificate in un unico tributo, anche se
  sostanzialmente il trattamento tributario è rimasto inalterato
  od, addirittura, peggiorato: perché, per effetto
  dell'unificazione dell'imposta globale con l'imposta sulle
  singole quote di eredità, non è stata mantenuta la deduzione
  dell'imposta sul valore globale dall'imposta sui singoli
  lasciti.  Infine, il testo unico delle disposizioni concernenti
  l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
  legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
  modificazioni, che regola attualmente l'imposta sulle
  successioni, ha sostanzialmente riprodotto la disciplina del
  1972.
    Nell'attuale ordinamento, lo Stato partecipa alle
  successioni non già nella veste di erede, bensì nella
  posizione più comoda di creditore di una somma di denaro,
  oltre, naturalmente, a ricevere la successione quando nessun
  altro soggetto risulti chiamato,  ex lege  o  ex
  testamento,  alla stessa, ovvero quando il diritto di tutti
  i chiamati risulti già estinto per rinuncia o per prescrizione
  (articolo 586 del codice civile).
    Tuttavia, da un lato, al fine di eludere le imposte di
  successione, è invalsa, per i patrimoni di qualche importanza,
  la pratica di attuare sistemazioni successorie mediante negozi
  tra vivi, assai facilitate dal prevalere nella nostra società
  della ricchezza mobiliare: vendite a prezzo di favore, vendite
  con riserva di usufrutto, donazioni manuali, donazioni
  dissimulate, negozi fiduciari, contratti a favore del terzo
  con prestazioni al terzo dopo la morte dello stipulante,
  contratti di società e così via; di conseguenza, proprio nei
  ceti più ricchi, si riduce l'ambito di applicazione degli
  istituti classici del diritto successorio; dall'altro appare
  iniquo gravare di imposte i beni caduti in successione,
  qualora essi siano indirizzati al coniuge od ai parenti in
  linea retta, partecipando in questi casi lo Stato, senza alcun
  titolo, di un arricchimento naturale all'interno della
  famiglia considerata globalmente come autonomo centro di
  interessi.
    La possibilità che i privati possano acquistare per
  successione a causa di morte esula dalla concezione di
  "proprietà familiare", già propria dei Romani e dei Germani
  che vedevano nella successione non già il trasferimento di un
  patrimonio bensì un mutamento nella persona del
  capofamiglia.
    Risolvendosi, dunque, tutta la vicenda all'interno della
  stessa famiglia, non era in alcun modo giustificabile
  l'intervento a qualunque titolo da parte dello Stato.
  L'imposizione tributaria successoria sui beni di cui sono
  destinatari gli eredi, può apparire una doppia imposizione,
  non ammessa dall'ordinamento tributario, in quanto i beni del
  de cuius  nella loro acquisizione avevano già reso il
  tributo, se si considera che non sussiste trasferimento dei
  beni dell'erede, in quanto è l'erede che
 
                               Pag. 3
 
  occupa  ipso iure  lo  status  del  de cuius.  A
  parte il vantaggio economico della finanza statuale derivante
  dal recepimento di sempre nuove risorse, appare che la
  considerazione dell'esistenza di un "trasferimento" di beni
  all'erede è dovuta alle implicazioni della teoria del "negozio
  giuridico" di matrice tedesca.  Nel negozio giuridico si
  considerano parallelamente, in un unico quadro, il contratto
  ed il testamento, non solo per una tradizionale visuale
  biologica dell'albero giuridico, ma soprattutto per ogni
  riferimento relazionale tra volontà e dichiarazione, sia nel
  contratto come nel testamento.  Da ciò può aver avuto
  prevalenza la concezione contrattualistica, per cui
  l'esecuzione del contratto, cioè il trasferimento del bene,
  accede strettamente al contratto stesso.
    Ma la volontà testamentaria è unilaterale, non
  contrattuale, e non vi è trasferimento dei beni, in quanto
  l'erede sostituisce il  de cuius ipso iure  al momento
  stesso dell'apertura della successione, senza alcun reticolato
  di trasferimento.  L'erede subentra al posto del defunto in
  tutti i suoi rapporti giuridici e mentre nella successione
  legittima è chiaro che il  de cuius  non trasferisce i
  suoi beni, in quella testamentaria è chiaro che il  de
  cuius  esprime la propria volontà di "lasciare" i suoi beni,
  non di trasferirli all'erede, che può anche rinunciarvi.
    L'erede ha il diritto all'eredità, senza alcun
  trasferimento da parte del  de cuius.  Se si riduce la
  successione ad una trasmissione di beni, scompaiono le sue
  peculiari caratteristiche, cioè il passaggio dei debiti e del
  possesso, che non vengono trasferiti dal defunto, ma acquisiti
  dall'erede con la sua sovrapposizione al  de cuius.
    Non si può accettare la concezione del trasferimento dei
  beni all'erede e, quindi, la relativa imposizione tributaria,
  perché l'erede acquisisce anche i beni di cui il  de
  cuius  ignorava di essere titolare.
    La presente proposta di legge è quindi volta a riportare
  entro i canoni della
  normalità l'intervento fiscale dello Stato nell'ambito
  successorio, escludendolo, appunto, dai rapporti più stretti
  fra  de cuius  ed eredi, contribuendo anche ad eliminare
  la pletora di negozi simulati, strumentalmente utilizzati per
  l'evasione delle imposte di successione, almeno di quelle
  gravanti sui patrimoni, come sopra individuati.
    A livello europeo, alcuni Paesi prevedono un regime
  preferenziale relativo alla pressione fiscale in tema di
  successioni.  In particolare, il Lussemburgo esonera totalmente
  il coniuge superstite quando ha figli a carico, mentre la Gran
  Bretagna ed il Principato di Monaco esonerano totalmente il
  coniuge superstite con a carico figli minorenni, se residente.
  Per quanto riguarda i discendenti in linea retta, il
  Lussemburgo si spinge fino al punto di esonerare i beni loro
  attributi attraverso le regole della devoluzione legale,
  mentre il Principato di Monaco li esonera totalmente.
    In linea generale, comunque, a parte il Principato di
  Monaco, il Lussemburgo ha un regime di imposizione molto
  favorevole, subito seguito dalla Germania che sicuramente,
  nell'insieme, è il Paese che tassa di meno le successioni in
  linea diretta.
    Per quanto riguarda, infine, l'ammontare complessivo
  dell'imposta sulle successioni e donazioni riscossa dagli
  uffici del registro, risulta che circa il 71 per cento è
  riferibile a rapporti di parentela in linea retta ovvero al
  coniuge.  Inoltre, dai dati forniti dal Ministero delle
  finanze, risulta che il gettito dell'imposta di successione
  per compartimento, riferita al 1993, grava soprattutto sulle
  regioni del nord.  Infatti, mentre il gettito complessivo
  riferito agli uffici compartimentali ubicati nelle città di
  Bari, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L'Aquila, Napoli,
  Palermo, Perugia, Potenza e Roma è pari a 273,4 miliardi di
  lire, il gettito dei soli uffici compartimentali di Bologna,
  Firenze, Genova, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia
  ammonta a ben 572,6 miliardi di lire.
 
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