| Onorevoli Colleghi! -- Il primo tributo sulle successioni
di cui si ha notizia risale alla lex Iulia vicesimaria,
con la quale Augusto istituì nel 6 d.C. (cioè nell'anno 759
dalla fondazione di Roma) un tributo con caratteri simili ai
moderni tributi successori. Il tributo aveva carattere
generale ma ne erano esenti le eredità devolute ai parenti in
linea retta. Successivamente, all'epoca di Giustiniano, è
certo che il tributo non esisteva più. Nel Medioevo non si ha
notizia di tributi simili alla vicesima hereditatum
augustea, ricomparsa solo al tempo dei comuni sotto forma di
gabella sulle successioni. Radicali modifiche
nei sistemi tributari vennero introdotte a seguito della
rivoluzione francese, con le quali furono rielaborati i più
importanti princìpi tributari contenuti negli statuti
medievali dei comuni, influenzando così la legislazione di
quasi tutti gli Stati italiani prima dell'unificazione. In
Italia, l'imposta sulle successioni fu introdotta dalla legge
21 aprile 1862, n. 585, subito dopo l'unificazione, con
ulteriori inasprimenti subito dopo la prima guerra mondiale
per fare fronte alle necessità finanziarie dello Stato. Ma non
ci si fermò a questo punto: ulteriori inasprimenti furono
introdotti con le leggi n. 1300 del 1920 e n. 1178 del
1921.
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Tale situazione intollerabile non poteva durare a lungo.
Infatti, nell'agosto del 1923, con la "riforma De Stefani",
venne abolita l'imposta di successione nell'ambito del nucleo
familiare (comprendente i parenti in linea retta ed in linea
collaterale entro il terzo grado), mentre venne mantenuta per
le quote ereditarie ed i legati disposti a favore di parenti
non compresi nel nucleo familiare. Successivamente, nel 1930,
venne disposta l'esenzione solo a favore del nucleo familiare
composto dal coniuge e dai parenti in linea retta. Agli inizi
degli anni settanta, andò formandosi un indirizzo favorevole
all'abolizione dell'imposta, così come commisurata al valore
globale dell'asse ereditario. Tale abolizione venne proposta
dal Governo, incontrando il parere favorevole dalla
Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati,
nell'articolo 8 del disegno di legge delega per la riforma
tributaria del 1972. Senonché, nella discussione del disegno
di legge alla Camera, a seguito della presentazione, da parte
di un deputato socialista, di un emendamento favorevole al
mantenimento dell'imposta, fu deciso il mantenimento
dell'imposta e la sua fusione con l'imposta sulle singole
quote di eredità e sui legati. Infatti, con la riforma
tributaria recata dal decreto del Presidente della Repubblica
16 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, le due
imposte sono state unificate in un unico tributo, anche se
sostanzialmente il trattamento tributario è rimasto inalterato
od, addirittura, peggiorato: perché, per effetto
dell'unificazione dell'imposta globale con l'imposta sulle
singole quote di eredità, non è stata mantenuta la deduzione
dell'imposta sul valore globale dall'imposta sui singoli
lasciti. Infine, il testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni, che regola attualmente l'imposta sulle
successioni, ha sostanzialmente riprodotto la disciplina del
1972.
Nell'attuale ordinamento, lo Stato partecipa alle
successioni non già nella veste di erede, bensì nella
posizione più comoda di creditore di una somma di denaro,
oltre, naturalmente, a ricevere la successione quando nessun
altro soggetto risulti chiamato, ex lege o ex
testamento, alla stessa, ovvero quando il diritto di tutti
i chiamati risulti già estinto per rinuncia o per prescrizione
(articolo 586 del codice civile).
Tuttavia, da un lato, al fine di eludere le imposte di
successione, è invalsa, per i patrimoni di qualche importanza,
la pratica di attuare sistemazioni successorie mediante negozi
tra vivi, assai facilitate dal prevalere nella nostra società
della ricchezza mobiliare: vendite a prezzo di favore, vendite
con riserva di usufrutto, donazioni manuali, donazioni
dissimulate, negozi fiduciari, contratti a favore del terzo
con prestazioni al terzo dopo la morte dello stipulante,
contratti di società e così via; di conseguenza, proprio nei
ceti più ricchi, si riduce l'ambito di applicazione degli
istituti classici del diritto successorio; dall'altro appare
iniquo gravare di imposte i beni caduti in successione,
qualora essi siano indirizzati al coniuge od ai parenti in
linea retta, partecipando in questi casi lo Stato, senza alcun
titolo, di un arricchimento naturale all'interno della
famiglia considerata globalmente come autonomo centro di
interessi.
La possibilità che i privati possano acquistare per
successione a causa di morte esula dalla concezione di
"proprietà familiare", già propria dei Romani e dei Germani
che vedevano nella successione non già il trasferimento di un
patrimonio bensì un mutamento nella persona del
capofamiglia.
Risolvendosi, dunque, tutta la vicenda all'interno della
stessa famiglia, non era in alcun modo giustificabile
l'intervento a qualunque titolo da parte dello Stato.
L'imposizione tributaria successoria sui beni di cui sono
destinatari gli eredi, può apparire una doppia imposizione,
non ammessa dall'ordinamento tributario, in quanto i beni del
de cuius nella loro acquisizione avevano già reso il
tributo, se si considera che non sussiste trasferimento dei
beni dell'erede, in quanto è l'erede che
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occupa ipso iure lo status del de cuius. A
parte il vantaggio economico della finanza statuale derivante
dal recepimento di sempre nuove risorse, appare che la
considerazione dell'esistenza di un "trasferimento" di beni
all'erede è dovuta alle implicazioni della teoria del "negozio
giuridico" di matrice tedesca. Nel negozio giuridico si
considerano parallelamente, in un unico quadro, il contratto
ed il testamento, non solo per una tradizionale visuale
biologica dell'albero giuridico, ma soprattutto per ogni
riferimento relazionale tra volontà e dichiarazione, sia nel
contratto come nel testamento. Da ciò può aver avuto
prevalenza la concezione contrattualistica, per cui
l'esecuzione del contratto, cioè il trasferimento del bene,
accede strettamente al contratto stesso.
Ma la volontà testamentaria è unilaterale, non
contrattuale, e non vi è trasferimento dei beni, in quanto
l'erede sostituisce il de cuius ipso iure al momento
stesso dell'apertura della successione, senza alcun reticolato
di trasferimento. L'erede subentra al posto del defunto in
tutti i suoi rapporti giuridici e mentre nella successione
legittima è chiaro che il de cuius non trasferisce i
suoi beni, in quella testamentaria è chiaro che il de
cuius esprime la propria volontà di "lasciare" i suoi beni,
non di trasferirli all'erede, che può anche rinunciarvi.
L'erede ha il diritto all'eredità, senza alcun
trasferimento da parte del de cuius. Se si riduce la
successione ad una trasmissione di beni, scompaiono le sue
peculiari caratteristiche, cioè il passaggio dei debiti e del
possesso, che non vengono trasferiti dal defunto, ma acquisiti
dall'erede con la sua sovrapposizione al de cuius.
Non si può accettare la concezione del trasferimento dei
beni all'erede e, quindi, la relativa imposizione tributaria,
perché l'erede acquisisce anche i beni di cui il de
cuius ignorava di essere titolare.
La presente proposta di legge è quindi volta a riportare
entro i canoni della
normalità l'intervento fiscale dello Stato nell'ambito
successorio, escludendolo, appunto, dai rapporti più stretti
fra de cuius ed eredi, contribuendo anche ad eliminare
la pletora di negozi simulati, strumentalmente utilizzati per
l'evasione delle imposte di successione, almeno di quelle
gravanti sui patrimoni, come sopra individuati.
A livello europeo, alcuni Paesi prevedono un regime
preferenziale relativo alla pressione fiscale in tema di
successioni. In particolare, il Lussemburgo esonera totalmente
il coniuge superstite quando ha figli a carico, mentre la Gran
Bretagna ed il Principato di Monaco esonerano totalmente il
coniuge superstite con a carico figli minorenni, se residente.
Per quanto riguarda i discendenti in linea retta, il
Lussemburgo si spinge fino al punto di esonerare i beni loro
attributi attraverso le regole della devoluzione legale,
mentre il Principato di Monaco li esonera totalmente.
In linea generale, comunque, a parte il Principato di
Monaco, il Lussemburgo ha un regime di imposizione molto
favorevole, subito seguito dalla Germania che sicuramente,
nell'insieme, è il Paese che tassa di meno le successioni in
linea diretta.
Per quanto riguarda, infine, l'ammontare complessivo
dell'imposta sulle successioni e donazioni riscossa dagli
uffici del registro, risulta che circa il 71 per cento è
riferibile a rapporti di parentela in linea retta ovvero al
coniuge. Inoltre, dai dati forniti dal Ministero delle
finanze, risulta che il gettito dell'imposta di successione
per compartimento, riferita al 1993, grava soprattutto sulle
regioni del nord. Infatti, mentre il gettito complessivo
riferito agli uffici compartimentali ubicati nelle città di
Bari, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L'Aquila, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza e Roma è pari a 273,4 miliardi di
lire, il gettito dei soli uffici compartimentali di Bologna,
Firenze, Genova, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia
ammonta a ben 572,6 miliardi di lire.
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