| 1. Il comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, è sostituito dal seguente:
"1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore
dei parenti in linea retta e del coniuge, quelli a favore
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, di
enti pubblici e di fondazioni od associazioni legalmente
riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo
studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione od
altre finalità di pubblica utilità".
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