| 1. L'articolo 7 del citato testo unico approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituito dal
seguente:
"Art. 7. - (Determinazione dell'imposta). 1.
L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote
indicate nella colonna b) della tariffa al valore
globale netto dell'eredità, della quota di eredità o di
legato.
2. Sull'imposta determinata ai sensi del comma 1 si
applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e
le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.
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3. Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è
stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata
considerando come eredi i chiamati che non vi hanno
rinunciato".
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