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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2915
DDL0175-0003
Progetto di legge Camera n. 175 - testo presentato - (DDL12-175)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C175. TESTIPDL
...C175.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC175 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Finalità e campo d'applicazione).
    1.  Scopo della presente legge è evitare la produzione di
  rifiuti provenienti dall'imballaggio di prodotti di qualsiasi
  genere e destinati al consumo finale, nonché favorire la
  restituzione separata di alcune frazioni merceologiche dei
  rifiuti solidi urbani al fine di favorirne il riutilizzo, il
  riciclaggio, il recupero, anche a fini energetici, per un
  corretto smaltimento.
    2.  La presente legge concerne tutti gli imballaggi
  commercializzati e tutti i rifiuti di imballaggio, usati o
  messi in circolazione a livello industriale, commerciale, di
  uffici, negozi, servizi o nuclei domestici, di qualsiasi
  composizione e senza distinzioni fra imballaggio primario,
  secondario o terziario.
    3.  Il Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, formula un programma e
  relative norme di attuazione, che preveda che entro dieci anni
  il 90 per cento in peso per ogni materiale della massa di
  rifiuti di imballaggio debba essere eliminato dal flusso dei
  rifiuti a scopo di recupero.  Nell'ambito di tale obiettivo
  generale ed entro la stessa scadenza, il 60 per cento in peso
  di ogni materiale della massa di rifiuti di imballaggio deve
  essere eliminato dal flusso dei rifiuti per essere riciclato.
  Il Ministro dell'ambiente stabilisce, inoltre, nell'ambito del
  programma di cui al presente comma, le scadenze e gli
  obiettivi quantitativi intermedi, uguali per ogni
  materiale.
    4.  A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto a
  chiunque di immettere nel normale circuito di raccolta dei
  rifiuti solidi urbani imballaggi secondari o terziari di
  qualsiasi natura.
 
                               Pag. 5
 
    5.  E' vietato immettere sul mercato contenitori e
  imballaggi che non possano essere correttamente smaltiti e per
  i quali non sussista la possibilità di riciclaggio dei
  materiali che li compongono o il loro recupero energetico.
    6.  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, ogni impresa che immette sul mercato
  imballaggi o contenitori destinati al trasporto, alla
  protezione e al confezionamento delle merci per il consumo
  finale presenta al Ministero dell'ambiente una scheda
  contenente i dati dei materiali che costituiscono tali
  imballaggi e contenitori.
    7.  Il Ministero dell'ambiente, tramite l'Ente per le nuove
  tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), provvede a
  verificare il contenuto delle schede di cui al comma 6 e la
  veridicità dei dati con esse comunicati.
    8.  Il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato,
  sulla base delle verifiche di cui al comma 7, ordina
  l'immediato ritiro dal mercato degli imballaggi e dei
  contenitori che non rispondano alle caratteristiche previste
  al comma 5.
    9.  Il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato e
  previo preavviso di sei mesi, può altresì ordinare il ritiro
  dal mercato di imballaggi per i quali sia riscontrato, da
  parte dell'ENEA, un evidente eccesso quantitativo rispetto
  alle esigenze di protezione e trasporto del prodotto
  imballato.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-175 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0175 TOTPAG=0013 TOTDOC=0013 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=017500 00 FASCIDC=12DDL0175 SORTNAV=0017500 000 00000 ZZDDLC175 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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