| (Finalità e campo d'applicazione).
1. Scopo della presente legge è evitare la produzione di
rifiuti provenienti dall'imballaggio di prodotti di qualsiasi
genere e destinati al consumo finale, nonché favorire la
restituzione separata di alcune frazioni merceologiche dei
rifiuti solidi urbani al fine di favorirne il riutilizzo, il
riciclaggio, il recupero, anche a fini energetici, per un
corretto smaltimento.
2. La presente legge concerne tutti gli imballaggi
commercializzati e tutti i rifiuti di imballaggio, usati o
messi in circolazione a livello industriale, commerciale, di
uffici, negozi, servizi o nuclei domestici, di qualsiasi
composizione e senza distinzioni fra imballaggio primario,
secondario o terziario.
3. Il Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, formula un programma e
relative norme di attuazione, che preveda che entro dieci anni
il 90 per cento in peso per ogni materiale della massa di
rifiuti di imballaggio debba essere eliminato dal flusso dei
rifiuti a scopo di recupero. Nell'ambito di tale obiettivo
generale ed entro la stessa scadenza, il 60 per cento in peso
di ogni materiale della massa di rifiuti di imballaggio deve
essere eliminato dal flusso dei rifiuti per essere riciclato.
Il Ministro dell'ambiente stabilisce, inoltre, nell'ambito del
programma di cui al presente comma, le scadenze e gli
obiettivi quantitativi intermedi, uguali per ogni
materiale.
4. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto a
chiunque di immettere nel normale circuito di raccolta dei
rifiuti solidi urbani imballaggi secondari o terziari di
qualsiasi natura.
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5. E' vietato immettere sul mercato contenitori e
imballaggi che non possano essere correttamente smaltiti e per
i quali non sussista la possibilità di riciclaggio dei
materiali che li compongono o il loro recupero energetico.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ogni impresa che immette sul mercato
imballaggi o contenitori destinati al trasporto, alla
protezione e al confezionamento delle merci per il consumo
finale presenta al Ministero dell'ambiente una scheda
contenente i dati dei materiali che costituiscono tali
imballaggi e contenitori.
7. Il Ministero dell'ambiente, tramite l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), provvede a
verificare il contenuto delle schede di cui al comma 6 e la
veridicità dei dati con esse comunicati.
8. Il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato,
sulla base delle verifiche di cui al comma 7, ordina
l'immediato ritiro dal mercato degli imballaggi e dei
contenitori che non rispondano alle caratteristiche previste
al comma 5.
9. Il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato e
previo preavviso di sei mesi, può altresì ordinare il ritiro
dal mercato di imballaggi per i quali sia riscontrato, da
parte dell'ENEA, un evidente eccesso quantitativo rispetto
alle esigenze di protezione e trasporto del prodotto
imballato.
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