| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 1.350 miliardi per l'anno 1995, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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