| All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n.537, è differito al 30 giugno
1995. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 13, della
citata legge n.537 del 1993, dovrà essere emanato entro il 30
giugno 1995. Il termine per la costituzione delle società di
cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 10, comma 13,
della citata legge n.537 del 1993, è prorogato al 31 dicembre
1995. Alle medesime società possono partecipare anche le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
" 1- bis. L'affidamento della gestione alle società
di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre
1993, n.537, è effettuato con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del
tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un
programma di intervento presentato dalla società di gestione,
corredato del relativo piano economico-finanziario. La durata
della concessione può superare i limiti temporali di cui
all'articolo 694 del codice della navigazione, in correlazione
al piano degli investimenti presentato, fino ad un limite
massimo di 50 anni";
al comma 2, dopo le parole: "il CIPE" sono
inserite le seguenti: ", sentite le competenti Commissioni
parlamentari,";
al comma 3, le parole: "31 marzo 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995";
al comma 4, secondo periodo, la parola: "40" è
sostituita dalla seguente: "34";
al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e tenendo conto degli oneri per beni e
servizi utilizzati da altri enti pubblici e da uffici e
servizi delle amministrazioni pubbliche";
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
" 5- bis. Le amministrazioni statali dispongono
gratuitamente, per l'espletamento dei propri compiti di
istituto, anche se non strettamente connessi con l'attività
aeroportuale, dei beni demaniali nonché
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di quelli costruiti dalla società concessionaria e che allo
scadere della concessione saranno acquisiti dallo Stato ai
sensi degli articoli 49 e 699 del codice della
navigazione";
al comma 6, al secondo periodo, sono soppresse le
parole: "e previo parere di conformità del CIPE ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n.373,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I piani di sviluppo aeroportuale sono sottoposti
alla procedura per la valutazione di impatto ambientale";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
" 6- bis. L'articolo 1, secondo comma, della legge 23
dicembre 1980, n.930, è sostituito dal seguente:
"La classificazione di cui alla tabella A è aggiornata
ogni tre anni con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e
d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici".
6- ter. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, presenta al
Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori,
corredata di proposte di finalizzazione, di integrazione con
gli aeroporti maggiori, di salvaguardia dei livelli
occupazionali.
6- quater. Negli aeroporti aperti al traffico aereo
civile, per il rilascio delle concessioni di cui agli articoli
1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n.1822, e successive
modificazioni, limitatamente al trasporto di passeggeri
all'interno del sedime aeroportuale, è competente il direttore
della circoscrizione aeroportuale ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni".
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole da: "In
attesa" sino a: "traffico aereo generale" sono
sostituite dalle seguenti: "In attesa del previsto riordino
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale, da espletarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto";
al comma 1, secondo periodo, le parole: "due
direttori esecutivi e" sono sostituite dalle seguenti:
"due direttori esecutivi, cui sono attribuite le funzioni
previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 1981, n.145, secondo modalità stabilite
dall'amministratore straordinario, nonché";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione sono nominati i direttori esecutivi ed i membri
del comitato consultivo. Con lo stesso decreto sono fissati le
attribuzioni del comitato consultivo ed i compensi spettanti
ai membri del medesimo comitato e ai direttori esecutivi";
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dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
" 3- bis. L'amministratore straordinario, i direttori
esecutivi ed i membri del comitato consultivo, durano in
carica non oltre il 31 marzo 1996.
3- ter. Nell'ambito della ristrutturazione
dell'Azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si dovrà
procedere alla riorganizzazione della scuola nazionale per
l'assistenza al volo, decentrandone le strutture presso
l'aeroporto di Forlì con apposita convenzione con gli enti
locali interessati e fissando criteri di integrazione del
settore anche nei livelli formativi".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "tra Roma e Belgrado"
sono sostituite dalle seguenti: "tra Belgrado e gli
scali italiani e viceversa";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
" 1- bis. All'articolo 7 del decreto-legge 1^ aprile
1995, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 1995"
sono sostituite dalle seguenti: "alla data di effettiva
operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno
tre organi sanitari autorizzati ai sensi del comma 1
dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566";
b) al termine del comma 1 è inserito il seguente
periodo: "La data di effettiva operatività degli organi
sanitari autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è comunicata con apposito
avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della
navigazione, nella Gazzetta Ufficiale "".
All'articolo 4:
al comma 1, nell'articolo 21 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, richiamato, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
" 4- bis. Ove se ne verificassero le condizioni, agli
addetti tecnici ed amministrativi dipendenti delle compagnie
portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto
di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data
facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente
articolo. Alle società costituite da addetti di cui al
precedente periodo si applica quanto disposto nei seguenti
commi per le società costituite dai soci delle compagnie".
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