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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29153
DDL2400-0003
Progetto di legge Camera n. 2400 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-2400)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2400. TESTIPDL
...C2400.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 3 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1995, N.49
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC2400 ZZ12 ZZPD ZZTR
      All'articolo 1:
        il comma 1 è sostituito dal seguente:
      " 1.  Il termine di cui all'articolo 10, comma 10,
  della legge 24 dicembre 1993, n.537, è differito al 30 giugno
  1995.  Il decreto di cui all'articolo 10, comma 13, della
  citata legge n.537 del 1993, dovrà essere emanato entro il 30
  giugno 1995.  Il termine per la costituzione delle società di
  cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 10, comma 13,
  della citata legge n.537 del 1993, è prorogato al 31 dicembre
  1995.  Alle medesime società possono partecipare anche le
  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
        dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      " 1- bis.  L'affidamento della gestione alle società
  di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre
  1993, n.537, è effettuato con decreto del Ministro dei
  trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del
  tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un
  programma di intervento presentato dalla società di gestione,
  corredato del relativo piano economico-finanziario.  La durata
  della concessione può superare i limiti temporali di cui
  all'articolo 694 del codice della navigazione, in correlazione
  al piano degli investimenti presentato, fino ad un limite
  massimo di 50 anni";
        al comma 2, dopo le parole:  "il CIPE"  sono
  inserite le seguenti:  ", sentite le competenti Commissioni
  parlamentari,";
        al comma 3, le parole:  "31 marzo 1995"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "30 giugno 1995";
        al comma 4, secondo periodo, la parola:  "40"  è
  sostituita dalla seguente:  "34";
        al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
  le seguenti parole:  "e tenendo conto degli oneri per beni e
  servizi utilizzati da altri enti pubblici e da uffici e
  servizi delle amministrazioni pubbliche";
        dopo il comma 5, è inserito il seguente:
      " 5- bis.  Le amministrazioni statali dispongono
  gratuitamente, per l'espletamento dei propri compiti di
  istituto, anche se non strettamente connessi con l'attività
  aeroportuale, dei beni demaniali nonché
 
                               Pag. 4
 
  di quelli costruiti dalla società concessionaria e che allo
  scadere della concessione saranno acquisiti dallo Stato ai
  sensi degli articoli 49 e 699 del codice della
  navigazione";
        al comma 6, al secondo periodo, sono soppresse le
  parole:  "e previo parere di conformità del CIPE ai sensi
  dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20
  aprile 1994, n.373,";  ed è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo:  "I piani di sviluppo aeroportuale sono sottoposti
  alla procedura per la valutazione di impatto ambientale";
        dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
      " 6- bis.  L'articolo 1, secondo comma, della legge 23
  dicembre 1980, n.930, è sostituito dal seguente:
      "La classificazione di cui alla tabella A è aggiornata
  ogni tre anni con decreto del Ministro dell'interno, di
  concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e
  d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici".
        6- ter.  Il Ministro dei trasporti e della
  navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, presenta al
  Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori,
  corredata di proposte di finalizzazione, di integrazione con
  gli aeroporti maggiori, di salvaguardia dei livelli
  occupazionali.
        6- quater.  Negli aeroporti aperti al traffico aereo
  civile, per il rilascio delle concessioni di cui agli articoli
  1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n.1822, e successive
  modificazioni, limitatamente al trasporto di passeggeri
  all'interno del sedime aeroportuale, è competente il direttore
  della circoscrizione aeroportuale ai sensi dell'articolo 6,
  comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
  successive modificazioni".
      All'articolo 2:
        al comma 1, primo periodo, le parole da:  "In
  attesa"  sino a:  "traffico aereo generale"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "In attesa del previsto riordino
  dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
  aereo generale, da espletarsi entro un anno dalla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto";
        al comma 1, secondo periodo, le parole:  "due
  direttori esecutivi e"  sono sostituite dalle seguenti:
  "due direttori esecutivi, cui sono attribuite le funzioni
  previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della
  Repubblica 24 marzo 1981, n.145, secondo modalità stabilite
  dall'amministratore straordinario, nonché";
        il comma 3 è sostituito dal seguente:
      " 3.  Con decreto del Ministro dei trasporti e della
  navigazione sono nominati i direttori esecutivi ed i membri
  del comitato consultivo.  Con lo stesso decreto sono fissati le
  attribuzioni del comitato consultivo ed i compensi spettanti
  ai membri del medesimo comitato e ai direttori esecutivi";
 
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        dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
      " 3- bis.  L'amministratore straordinario, i direttori
  esecutivi ed i membri del comitato consultivo, durano in
  carica non oltre il 31 marzo 1996.
        3- ter.  Nell'ambito della ristrutturazione
  dell'Azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, si dovrà
  procedere alla riorganizzazione della scuola nazionale per
  l'assistenza al volo, decentrandone le strutture presso
  l'aeroporto di Forlì con apposita convenzione con gli enti
  locali interessati e fissando criteri di integrazione del
  settore anche nei livelli formativi".
      All'articolo 3:
        al comma 1, le parole:  "tra Roma e Belgrado"
  sono sostituite dalle seguenti:  "tra Belgrado e gli
  scali italiani e viceversa";
        dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      " 1- bis.  All'articolo 7 del decreto-legge 1^ aprile
  1995, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 1995"
  sono sostituite dalle seguenti: "alla data di effettiva
  operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno
  tre organi sanitari autorizzati ai sensi del comma 1
  dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566";
          b)  al termine del comma 1 è inserito il seguente
  periodo: "La data di effettiva operatività degli organi
  sanitari autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del
  regolamento approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è comunicata con apposito
  avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della
  navigazione, nella  Gazzetta Ufficiale "".
      All'articolo 4:
        al comma 1, nell'articolo 21 della legge 28 gennaio
  1994, n. 84, richiamato, dopo il comma 4 è inserito il
  seguente:
      " 4- bis.  Ove se ne verificassero le condizioni, agli
  addetti tecnici ed amministrativi dipendenti delle compagnie
  portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto
  di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data
  facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente
  articolo.  Alle società costituite da addetti di cui al
  precedente periodo si applica quanto disposto nei seguenti
  commi per le società costituite dai soci delle compagnie".
 
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