| (Modifica del regime giuridico di alcune frazioni
merceologiche di rifiuti).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla raccolta e allo smaltimento dei contenitori e degli
imballaggi indicati all'articolo 3, nonché a quello dei
prodotti indicati agli articoli 5 e 10, provvedono, nelle
forme e nei modi previsti dalla presente legge, esclusivamente
i produttori ed i distributori.
| |