| 1. Al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal
seguente:
" 2. Il Magistrato per il Po, per i tratti di corsi
d'acqua di competenza statale, sentiti le regioni e gli enti
locali competenti, e le regioni, per i tratti di corsi d'acqua
di competenza regionale, sentito il Magistrato per il Po,
provvedono a predisporre programmi straordinari diretti a
rimuovere le situazioni di pericolo immanente nei confronti
delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei
corsi d'acqua del bacino padano";
b) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal
seguente:
" 4. Fino al 31 dicembre 1995, i materiali litoidi
rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei
programmi di cui al comma 2 per ripristinarne l'officiosità,
sono posti in vendita mediante procedure di gara, riservate ad
imprese autorizzate ai sensi della normativa vigente,
individuate dal Magistrato per il Po. Il Magistrato per il Po,
con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge,
individua le aree idonee al deposito dei materiali rimossi e,
a chiunque ne appartenga la proprietà, ne dispone a tal fine
Pag. 3
l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di
tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei
luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi.
Limitatamente ai materiali litoidi da rimuovere, l'estrazione
e l'eventuale stoccaggio sono a carico dell'aggiudicatario
dell'esito della procedura concorsuale suddetta. Gli introiti
derivanti dall'alienazione dei materiali rimossi o da
rimuovere affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al
capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo
periodo".
2. I programmi straordinari di cui al comma 2 dell'articolo
4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, devono essere
predisposti entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
| |