| (Obbligo di cauzione).
1. Il presente articolo si applica a tutti i contenitori ed
imballaggi per liquidi alimentari, purché, in tutti i casi, di
volume superiore a litri 0,2, decorso un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il presente articolo si applica altresì ai contenitori
per prodotti detergenti e per vernici, purché, in tutti i
casi, di volume superiore a litri 0,2, decorsi due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, può
integrare l'elenco dei contenitori indicati ai commi 1 e 2.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli imballaggi utilizzati per le ricariche al servizio di
contenitori riutilizzabili.
5. Chiunque per primo immette sul mercato uno dei prodotti
di cui ai commi 1 e 2 confezionato in contenitori o imballaggi
soggetti alle norme della presente legge ha l'obbligo di
aggiungere al prezzo di vendita una cauzione il cui ammontare
è indicato sul contenitore. Tale cauzione deve essere
applicata in ogni fase successiva della vendita fino
all'acquirente finale.
6. La cauzione di cui al comma 5 deve essere restituita
all'acquirente finale nel momento in cui provvede alla
restituzione al punto di vendita del contenitore o
dell'imballaggio a cui si è applicata la cauzione. A tale
obbligo è altresì tenuto ogni soggetto, nelle diverse fasi di
vendita e distribuzione, sino al produttore.
7. Il consumatore può provvedere alla restituzione dei
contenitori e degli imballaggi oggetto di cauzione in
qualsiasi punto di vendita, purché esso li abbia nel proprio
assortimento.
8. La cauzione per i contenitori per liquidi alimentari e
non alimentari, per prodotti detergenti e per vernici è
fissata in lire 500 per volumi fino a litri 1,5, ed in lire
1.000 per volumi superiori a litri 1,5.
9. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede
ad adeguare l'ammontare
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delle cauzioni in base al tasso di inflazione,
ogniqualvolta esso, nel corso di un anno o complessivamente di
più anni successivi, registri variazioni superiori al 10 per
cento, in più o in meno.
10. Chiunque per primo immette sul mercato un prodotto
confezionato in contenitori soggetti a cauzione ha l'obbligo
di tenere un registro in cui sono riportati i dati del numero
totale delle cauzioni ricevute e di quelle restituite in
seguito al recupero dei contenitori. L'eventuale differenza,
registrata come attivo di bilancio, può essere destinata al
finanziamento delle operazioni connesse agli obblighi previsti
dalla presente legge.
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