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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2917
DDL0175-0005
Progetto di legge Camera n. 175 - testo presentato - (DDL12-175)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C175. TESTIPDL
...C175.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 6 Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC175 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Obbligo di cauzione).
    1.  Il presente articolo si applica a tutti i contenitori ed
  imballaggi per liquidi alimentari, purché, in tutti i casi, di
  volume superiore a litri 0,2, decorso un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
    2.  Il presente articolo si applica altresì ai contenitori
  per prodotti detergenti e per vernici, purché, in tutti i
  casi, di volume superiore a litri 0,2, decorsi due anni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge.
    3.  Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, può
  integrare l'elenco dei contenitori indicati ai commi 1 e 2.
    4.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano
  agli imballaggi utilizzati per le ricariche al servizio di
  contenitori riutilizzabili.
    5.  Chiunque per primo immette sul mercato uno dei prodotti
  di cui ai commi 1 e 2 confezionato in contenitori o imballaggi
  soggetti alle norme della presente legge ha l'obbligo di
  aggiungere al prezzo di vendita una cauzione il cui ammontare
  è indicato sul contenitore.  Tale cauzione deve essere
  applicata in ogni fase successiva della vendita fino
  all'acquirente finale.
    6.  La cauzione di cui al comma 5 deve essere restituita
  all'acquirente finale nel momento in cui provvede alla
  restituzione al punto di vendita del contenitore o
  dell'imballaggio a cui si è applicata la cauzione.  A tale
  obbligo è altresì tenuto ogni soggetto, nelle diverse fasi di
  vendita e distribuzione, sino al produttore.
    7.  Il consumatore può provvedere alla restituzione dei
  contenitori e degli imballaggi oggetto di cauzione in
  qualsiasi punto di vendita, purché esso li abbia nel proprio
  assortimento.
    8.  La cauzione per i contenitori per liquidi alimentari e
  non alimentari, per prodotti detergenti e per vernici è
  fissata in lire 500 per volumi fino a litri 1,5, ed in lire
  1.000 per volumi superiori a litri 1,5.
    9.  Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede
  ad adeguare l'ammontare
 
                               Pag. 7
 
  delle cauzioni in base al tasso di inflazione,
  ogniqualvolta esso, nel corso di un anno o complessivamente di
  più anni successivi, registri variazioni superiori al 10 per
  cento, in più o in meno.
    10.  Chiunque per primo immette sul mercato un prodotto
  confezionato in contenitori soggetti a cauzione ha l'obbligo
  di tenere un registro in cui sono riportati i dati del numero
  totale delle cauzioni ricevute e di quelle restituite in
  seguito al recupero dei contenitori.  L'eventuale differenza,
  registrata come attivo di bilancio, può essere destinata al
  finanziamento delle operazioni connesse agli obblighi previsti
  dalla presente legge.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-175 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0175 TOTPAG=0013 TOTDOC=0013 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=017500 00 FASCIDC=12DDL0175 SORTNAV=0017500 000 00000 ZZDDLC175 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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