| (Responsabilità civile
per fatti costituenti reato).
1. Ai fini dell'esercizio dell'azione civile nel processo
penale, il Ministero della difesa assume la qualità di
responsabile civile unico, in deroga al disposto dell'articolo
185, secondo comma, del codice penale.
2. In deroga agli articoli 83 e seguenti del codice di
procedura penale la partecipazione al processo del
responsabile civile unico di cui al comma 1 è obbligatoria e
non può essere pretermessa allorché sia stata proposta
l'azione civile per il risarcimento del danno a norma
dell'articolo 76 del codice di procedura penale.
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