| (Procedure e condizioni per la parità).
1. La domanda di parità deve essere sottoscritta da chi
gestisce la scuola, se si tratta di persona fisica, dal legale
rappresentante, se si tratta di persona giuridica, o dal
rappresentante designato dai soci per le associazioni non
riconosciute.
2. La domanda di cui al comma 1 è diretta al Ministro della
pubblica istruzione e deve essere inoltrata tramite il
competente provveditore agli studi che, verificata l'esistenza
delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette
al Ministro allegando un parere sull'accoglimento espresso
anche in relazione ai fabbisogni scolastici previsti dalla
programmazione locale.
3. L'istituzione che chiede la parità deve documentare
l'esistenza di condizioni concernenti:
a) l'agibilità sanitaria e tecnica dei locali della
sede prescelta per l'istituenda attività d'istruzione ed
educazione;
b) l'adeguatezza al tipo di attività didattica
svolta dell'arredamento e del materiale didattico, scientifico
e tecnico, nonché delle attrezzature di laboratorio;
c) l'inserimento dell'istituenda istituzione nella
programmazione scolastica del territorio con particolare
riguardo alle scelte didattiche effettuate dalle famiglie;
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d) lo svolgimento dei programmi ed insegnamenti
previsti dall'ordinamento scolastico per il corrispondente
tipo di scuola statale;
e) il possesso del titolo legale da parte degli
alunni frequentanti le classi funzionanti;
f) l'adozione di un apposito statuto che dichiari
il proprio indirizzo educativo e le specifiche finalità,
l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della
scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a
quelli della corrispondente scuola statale, l'esclusione del
fine di lucro dell'istituzione e l'osservanza della pubblicità
dei bilanci;
g) il possesso, da parte del personale dirigente,
docente e non docente, dei requisiti richiesti per il
corrispondente personale statale.
4. Le norme di applicazione del comma 3 saranno previste in
un apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della
pubblica istruzione entro sei mesi dalla data di pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
5. La vigilanza sanitaria nelle istituzioni scolastiche
paritarie è affidata ai funzionari e alle strutture a ciò
preposte per le scuole statali.
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