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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29179
DDL2404-0005
Progetto di legge Camera n. 2404 - testo presentato - (DDL12-2404)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C2404. TESTIPDL
...C2404.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2404 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Procedure e condizioni per la parità).
    1.  La domanda di parità deve essere sottoscritta da chi
  gestisce la scuola, se si tratta di persona fisica, dal legale
  rappresentante, se si tratta di persona giuridica, o dal
  rappresentante designato dai soci per le associazioni non
  riconosciute.
    2.  La domanda di cui al comma 1 è diretta al Ministro della
  pubblica istruzione e deve essere inoltrata tramite il
  competente provveditore agli studi che, verificata l'esistenza
  delle condizioni previste dalla presente legge, la trasmette
  al Ministro allegando un parere sull'accoglimento espresso
  anche in relazione ai fabbisogni scolastici previsti dalla
  programmazione locale.
    3.  L'istituzione che chiede la parità deve documentare
  l'esistenza di condizioni concernenti:
        a)  l'agibilità sanitaria e tecnica dei locali della
  sede prescelta per l'istituenda attività d'istruzione ed
  educazione;
        b)  l'adeguatezza al tipo di attività didattica
  svolta dell'arredamento e del materiale didattico, scientifico
  e tecnico, nonché delle attrezzature di laboratorio;
        c)  l'inserimento dell'istituenda istituzione nella
  programmazione scolastica del territorio con particolare
  riguardo alle scelte didattiche effettuate dalle famiglie;
 
                               Pag. 9
 
        d)  lo svolgimento dei programmi ed insegnamenti
  previsti dall'ordinamento scolastico per il corrispondente
  tipo di scuola statale;
        e)  il possesso del titolo legale da parte degli
  alunni frequentanti le classi funzionanti;
        f)  l'adozione di un apposito statuto che dichiari
  il proprio indirizzo educativo e le specifiche finalità,
  l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della
  scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a
  quelli della corrispondente scuola statale, l'esclusione del
  fine di lucro dell'istituzione e l'osservanza della pubblicità
  dei bilanci;
        g)  il possesso, da parte del personale dirigente,
  docente e non docente, dei requisiti richiesti per il
  corrispondente personale statale.
    4.  Le norme di applicazione del comma 3 saranno previste in
  un apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della
  pubblica istruzione entro sei mesi dalla data di pubblicazione
  della presente legge sulla  Gazzetta Ufficiale.
    5.  La vigilanza sanitaria nelle istituzioni scolastiche
  paritarie è affidata ai funzionari e alle strutture a ciò
  preposte per le scuole statali.
 
DATA=950411 FASCID=DDL12-2404 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2404 TOTPAG=0016 TOTDOC=0017 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=013 PAGFIN=0009 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=240400 00 FASCIDC=12DDL2404 SORTNAV=0240400 000 00000 ZZDDLC2404 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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