| (Obblighi di riciclaggio
e recupero energetico).
1. La frazione merceologica di rifiuti recuperata da
ciascun produttore ai sensi della presente legge, nel primo
triennio di applicazione della presente legge, deve essere
riciclata almeno per il 50 per cento in peso e recuperata a
fini energetici per la restante parte.
2. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi
e dei contenitori recuperati.
3. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge,
decorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, il
Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, può modificare le
quote percentuali stabilite dalla medesima. La parte da
riciclare non può comunque essere inferiore alla quota del 50
per cento.
4. Qualora il Ministro dell'ambiente verifichi
l'inadempienza a quanto stabilito al comma 1, ordina al
produttore responsabile la sostituzione con contenitori
riutilizzabili della quota per la quale non sono stati
rispettati gli obiettivi. La quota coperta da contenitori
riutilizzabili è sottratta dal totale dei contenitori ed
imballaggi immessi sul mercato dal produttore.
5. I produttori possono adempiere agli obblighi previsti
dalla presente legge sia
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in proprio, sia tramite terzi. I produttori possono inoltre
provvedere a tali adempimenti in forma associata o consortile,
ferma restando la responsabilità del singolo produttore
rispetto agli obiettivi ed agli obblighi previsti dalla
presente legge.
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