| (Elenco provinciale ed albo nazionale).
1. Presso ogni provveditorato agli studi è istituito
l'elenco provinciale delle scuole paritarie.
2. Il provveditore agli studi, verificata l'esistenza delle
condizioni per l'ottenimento della parità e contemporaneamente
all'inoltro dell'istanza al Ministero della pubblica
istruzione, iscrive nell'elenco l'istituzione scolastica in
via provvisoria e trasforma tale iscrizione in definitiva con
la stessa decorrenza della data dell'emissione del decreto da
parte del Ministro della pubblica istruzione.
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3. Contro il diniego d'iscrizione è ammesso ricorso al
Ministero della pubblica istruzione.
4. Presso il Ministero della pubblica istruzione, Direzione
generale dell'istruzione media non statale, è istituito l'albo
nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie
scritte negli elenchi tenuti presso i provveditorati agli
studi.
5. L'iscrizione dell'istituzione scolastico-educativa
nell'albo nazionale decorre, in via provvisoria, dalla data di
ricevimento dell'istanza corredata dal relativo parere da
parte del provveditore agli studi e diventa definitiva dalla
data di emissione del decreto di riconoscimento della
parità.
6. L'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative
paritarie viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; le
eventuali modifiche all'albo vengono annualmente pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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