| (Conseguenze della parità).
1. La parità determina la piena validità, a tutti gli
effetti, degli esami sostenuti dagli alunni interni e dei
titoli rilasciati dalla scuola.
2. I candidati esterni che chiedono l'iscrizione ad una
scuola paritaria devono sostenere un esame di idoneità secondo
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per le scuole
statali.
3. L'istituzione scolastico-educativa paritaria ha facoltà
di accettare candidati esterni nella misura consentita dalla
ricettività delle classi in funzione, vincolando il candidato
alla frequenza per un periodo non superiore all'anno
scolastico.
4. Il Ministro della pubblica istruzione emana, con proprio
decreto, le norme di
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attuazione del presente articolo, a tutela dei diritti di
libera organizzazione interna dell'istituzione e di quelli
delle famiglie e degli studenti. Nel decreto sono, altresì,
precisati i casi in cui l'alunno può recedere dal rapporto
stabilito ai sensi del comma 3.
5. Nell'accettazione delle domande di candidati esterni
all'esame di idoneità di cui al comma 2, l'istituzione
scolasticoeducativa paritaria deve, altresì, rispettare le
seguenti precedenze:
a) candidati che accettano il vincolo della
frequenza anche per il successivo anno scolastico;
b) candidati residenti nella sede dove funziona la
scuola od in località vicine, particolarmente quando nella
sede stessa non funziona una scuola statale dello stesso tipo,
e che accettano il vincolo di cui alla lettera a);
c) candidati che siano studenti lavoratori, purché
documentino tale qualità prima dell'inizio degli esami e
svolgano la propria attività lavorativa nella località sede
dell'istituzione scolastico-educativa paritaria od in una
località vicina.
6. L'idoneità conseguita presso le istituzioni
scolastico-educative paritarie costituisce comunque titolo
valido per i successivi esami.
7. Per il personale direttivo, docente e non docente, la
parità determina la totale equiparazione tra servizio statale
e servizio prestato in istituzioni scolastico-educative
paritarie.
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