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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2919
DDL0175-0007
Progetto di legge Camera n. 175 - testo presentato - (DDL12-175)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C175. TESTIPDL
...C175.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC175 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Cauzione per beni durevoli).
    1.  Sono soggetti a cauzione obbligatoria, oltre ai prodotti
  indicati all'articolo 3, i seguenti:
        a)  frigoriferi e  freezers;
        b)  televisori;
        c) computers;
        d)  lavatrici;
        e)  lavastoviglie;
        f)  condizionatori d'aria.
    2.  Per i prodotti elencati al comma 1 l'ammontare della
  cauzione viene fissato con decreto dal Ministro dell'ambiente
  in misura non superiore a lire 200.000, ma, qualora inferiore
  a tale importo, almeno pari al 10 per cento del prezzo di
  vendita dei prodotti stessi.
    3.  Sono esenti dal pagamento della cauzione o di ulteriori
  cauzioni coloro che, all'atto dell'acquisto di uno dei
  prodotti indicati al comma 1, provvedano alla restituzione di
  analogo prodotto, a prescindere dal suo effettivo valore di
  mercato.
    4.  All'atto dell'acquisto di uno dei prodotti elencati deve
  essere consegnato al consumatore un certificato da cui
  risultino l'ammontare della cauzione versata e la descrizione
  dell'oggetto acquistato.
    5.  Il venditore che provvede alla riscossione della
  cauzione è tenuto a versare entro una settimana l'ammontare
  della stessa presso un istituto di credito, individuato dal
  Ministro delle finanze, che ha l'obbligo di investire tali
  somme in titoli di Stato.  All'atto del versamento, deve essere
  indicato il nominativo dell'acquirente e deve essere allegata
  una copia del certificato di cui al comma 4.
 
                               Pag. 9
 
    6.  Coloro che provvedono alla restituzione di un prodotto
  soggetto a cauzione ai sensi del comma 1 senza acquistarne uno
  analogo nuovo, e che contestualmente provvedano alla
  restituzione del certificato di cui al comma 4 hanno diritto
  al rimborso della cauzione.
    7.  Il rivenditore provvede, nel caso di cui al comma 6, ad
  apporre, sotto la sua responsabilità, una vidimazione
  dell'avvenuta consegna del prodotto.
    8.  L'acquirente può ottenere il rimborso della cauzione,
  comprensivo degli interessi maturati dai titoli in cui è stata
  investita, presso l'istituto di credito di cui al comma 5.
    9.  Il Ministro delle finanze, con propri decreti,
  predispone le misure amministrative necessarie all'adempimento
  di quanto previsto dal presente articolo.
    10.  I rivenditori dei prodotti indicati al comma 1 devono
  accettare la restituzione di analoghi prodotti usati, anche se
  di marca diversa da quella del prodotto acquistato, purché li
  abbiano nel loro assortimento.
    11.  I produttori ed i distributori dei prodotti elencati al
  presente articolo hanno l'obbligo di conferire gli stessi, per
  la parte ad essi riconsegnata ai sensi della presente legge,
  ad un operatore autorizzato.
    12.  Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, a redigere l'elenco
  degli operatori di cui al comma 11, accertandone l'idoneità a
  svolgere le necessarie funzioni di messa in sicurezza dei
  prodotti ricevuti.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-175 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0175 TOTPAG=0013 TOTDOC=0013 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=007 PAGFIN=0009 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=017500 00 FASCIDC=12DDL0175 SORTNAV=0017500 000 00000 ZZDDLC175 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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