| (Cauzione per beni durevoli).
1. Sono soggetti a cauzione obbligatoria, oltre ai prodotti
indicati all'articolo 3, i seguenti:
a) frigoriferi e freezers;
b) televisori;
c) computers;
d) lavatrici;
e) lavastoviglie;
f) condizionatori d'aria.
2. Per i prodotti elencati al comma 1 l'ammontare della
cauzione viene fissato con decreto dal Ministro dell'ambiente
in misura non superiore a lire 200.000, ma, qualora inferiore
a tale importo, almeno pari al 10 per cento del prezzo di
vendita dei prodotti stessi.
3. Sono esenti dal pagamento della cauzione o di ulteriori
cauzioni coloro che, all'atto dell'acquisto di uno dei
prodotti indicati al comma 1, provvedano alla restituzione di
analogo prodotto, a prescindere dal suo effettivo valore di
mercato.
4. All'atto dell'acquisto di uno dei prodotti elencati deve
essere consegnato al consumatore un certificato da cui
risultino l'ammontare della cauzione versata e la descrizione
dell'oggetto acquistato.
5. Il venditore che provvede alla riscossione della
cauzione è tenuto a versare entro una settimana l'ammontare
della stessa presso un istituto di credito, individuato dal
Ministro delle finanze, che ha l'obbligo di investire tali
somme in titoli di Stato. All'atto del versamento, deve essere
indicato il nominativo dell'acquirente e deve essere allegata
una copia del certificato di cui al comma 4.
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6. Coloro che provvedono alla restituzione di un prodotto
soggetto a cauzione ai sensi del comma 1 senza acquistarne uno
analogo nuovo, e che contestualmente provvedano alla
restituzione del certificato di cui al comma 4 hanno diritto
al rimborso della cauzione.
7. Il rivenditore provvede, nel caso di cui al comma 6, ad
apporre, sotto la sua responsabilità, una vidimazione
dell'avvenuta consegna del prodotto.
8. L'acquirente può ottenere il rimborso della cauzione,
comprensivo degli interessi maturati dai titoli in cui è stata
investita, presso l'istituto di credito di cui al comma 5.
9. Il Ministro delle finanze, con propri decreti,
predispone le misure amministrative necessarie all'adempimento
di quanto previsto dal presente articolo.
10. I rivenditori dei prodotti indicati al comma 1 devono
accettare la restituzione di analoghi prodotti usati, anche se
di marca diversa da quella del prodotto acquistato, purché li
abbiano nel loro assortimento.
11. I produttori ed i distributori dei prodotti elencati al
presente articolo hanno l'obbligo di conferire gli stessi, per
la parte ad essi riconsegnata ai sensi della presente legge,
ad un operatore autorizzato.
12. Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a redigere l'elenco
degli operatori di cui al comma 11, accertandone l'idoneità a
svolgere le necessarie funzioni di messa in sicurezza dei
prodotti ricevuti.
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