| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
mira a creare una istituzione indipendente a salvaguardia dei
princìpi costituzionali che dovrebbero governare l'attività
amministrativa.
Le vicende di "tangentopoli" hanno rivelato un grave stato
di degrado nella cura degli interessi pubblici da parte delle
pubbliche amministrazioni, ed hanno determinato una profonda
condizione di crisi nel rapporto tra cittadini e Stato.
Per superare questa difficile fase nella vita del Paese non
è certamente sufficiente la pur necessaria azione della
magistratura, ma occorre ripensare e ridefinire il ruolo
dell'amministrazione pubblica ed
individuare istituti atti a garantire forme efficaci di
controllo sull'attività dello Stato e degli enti pubblici.
Proprio per rispondere a siffatte esigenze appare
indispensabile creare un organismo, dotato di spiccata
indipendenza ed autonomia, in grado di vigilare, in concreto,
sulla effettiva rispondenza dell'azione amministrativa ai
princìpi di legalità, di trasparenza e di imparzialità.
Il Servizio ispettivo nazionale, istituito dall'articolo 1,
è competente ad accertare e segnalare casi di cattiva
amministrazione che si possano riscontrare nell'attività e nei
comportamenti dei soggetti preposti alla cura del pubblico
interesse. A tale fine
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il Servizio è dotato di poteri di accertamento, di ispezione,
può eseguire indagini patrimoniali, convocare i responsabili
degli uffici e dei procedimenti, chiedere informazioni
all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi altro soggetto in
grado di fornire notizie o documenti utili.
Al fine di rendere incisiva l'azione del Servizio si
dispone che gli addetti al Servizio stesso rivestano,
nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di
pubblici ufficiali. Ad essi non è opponibile il segreto
d'ufficio.
Nello svolgimento della propria attività il Servizio si può
avvalere dei servizi di controllo interno istituiti nelle
singole amministrazioni.
Il Servizio compie i propri accertamenti non solo
d'ufficio, ma anche su richiesta di singoli cittadini, di enti
ed associazioni, con ovvia esclusione delle segnalazioni
anonime. Questa configurazione del potere di iniziativa dei
procedimenti di accertamento consente ai singoli utenti dei
servizi pubblici ed ai privati che entrano in rapporto con la
pubblica amministrazione di segnalare direttamente al Servizio
ogni comportamento che appaia in contrasto con i citati
princìpi di legalità, di imparzialità e di trasparenza.
Qualora l'attività di indagine riveli un caso di inosservanza
di norme di legge o di regolamento, il Servizio emette un
provvedimento con il quale accerta l'esistenza di un caso di
cattiva amministrazione.
La presente proposta di legge non attribuisce poteri
sanzionatori al Servizio, la
cui funzione precipua è quella di consentire l'emersione di
episodi di cattivo esercizio della funzione amministrativa e
di segnalarli alle competenti autorità per l'adozione dei
provvedimenti del caso. In tal senso l'attività del Servizio è
essenzialmente un'attività di referto, svolta nei confronti
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
competente, anche ai fini dell'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari a carico dei funzionari e degli impiegati
inadempienti; nei confronti dell'autorità giudiziaria, qualora
siano ravvisabili estremi di reato; nei confronti della Corte
dei conti, qualora siano riscontrabili irregolarità contabili.
Il Servizio, inoltre, rimette al Parlamento, ogni tre mesi,
una relazione sui casi di cattiva amministrazione
accertati.
Organi del Servizio sono il comitato direttivo ed il
direttore. Al fine di garantire la piena autonomia del
Servizio si prevede che gli otto membri del comitato siano
nominati con determinazione adottata di intesa dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra
persone di notoria indipendenza, scelte all'interno di
categorie specificamente indicate. Particolari disposizioni
stabiliscono la durata in carica, le incompatibilità e le
indennità per i membri del comitato.
Infine, sono dettate disposizioni specifiche sulle
dotazioni di personale, sulle spese di funzionamento e sulle
modalità di adozione del regolamento di organizzazione del
Servizio.
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