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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29193
DDL2405-0002
Progetto di legge Camera n. 2405 - testo presentato - (DDL12-2405)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2405. TESTIPDL
...C2405.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2405 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La presente proposta di legge
  mira a creare una istituzione indipendente a salvaguardia dei
  princìpi costituzionali che dovrebbero governare l'attività
  amministrativa.
    Le vicende di "tangentopoli" hanno rivelato un grave stato
  di degrado nella cura degli interessi pubblici da parte delle
  pubbliche amministrazioni, ed hanno determinato una profonda
  condizione di crisi nel rapporto tra cittadini e Stato.
    Per superare questa difficile fase nella vita del Paese non
  è certamente sufficiente la pur necessaria azione della
  magistratura, ma occorre ripensare e ridefinire il ruolo
  dell'amministrazione pubblica ed
  individuare istituti atti a garantire forme efficaci di
  controllo sull'attività dello Stato e degli enti pubblici.
    Proprio per rispondere a siffatte esigenze appare
  indispensabile creare un organismo, dotato di spiccata
  indipendenza ed autonomia, in grado di vigilare, in concreto,
  sulla effettiva rispondenza dell'azione amministrativa ai
  princìpi di legalità, di trasparenza e di imparzialità.
    Il Servizio ispettivo nazionale, istituito dall'articolo 1,
  è competente ad accertare e segnalare casi di cattiva
  amministrazione che si possano riscontrare nell'attività e nei
  comportamenti dei soggetti preposti alla cura del pubblico
  interesse.  A tale fine
 
                               Pag. 2
 
  il Servizio è dotato di poteri di accertamento, di ispezione,
  può eseguire indagini patrimoniali, convocare i responsabili
  degli uffici e dei procedimenti, chiedere informazioni
  all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi altro soggetto in
  grado di fornire notizie o documenti utili.
    Al fine di rendere incisiva l'azione del Servizio si
  dispone che gli addetti al Servizio stesso rivestano,
  nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di
  pubblici ufficiali.  Ad essi non è opponibile il segreto
  d'ufficio.
    Nello svolgimento della propria attività il Servizio si può
  avvalere dei servizi di controllo interno istituiti nelle
  singole amministrazioni.
    Il Servizio compie i propri accertamenti non solo
  d'ufficio, ma anche su richiesta di singoli cittadini, di enti
  ed associazioni, con ovvia esclusione delle segnalazioni
  anonime.  Questa configurazione del potere di iniziativa dei
  procedimenti di accertamento consente ai singoli utenti dei
  servizi pubblici ed ai privati che entrano in rapporto con la
  pubblica amministrazione di segnalare direttamente al Servizio
  ogni comportamento che appaia in contrasto con i citati
  princìpi di legalità, di imparzialità e di trasparenza.
  Qualora l'attività di indagine riveli un caso di inosservanza
  di norme di legge o di regolamento, il Servizio emette un
  provvedimento con il quale accerta l'esistenza di un caso di
  cattiva amministrazione.
    La presente proposta di legge non attribuisce poteri
  sanzionatori al Servizio, la
  cui funzione precipua è quella di consentire l'emersione di
  episodi di cattivo esercizio della funzione amministrativa e
  di segnalarli alle competenti autorità per l'adozione dei
  provvedimenti del caso.  In tal senso l'attività del Servizio è
  essenzialmente un'attività di referto, svolta nei confronti
  del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
  competente, anche ai fini dell'eventuale avvio di procedimenti
  disciplinari a carico dei funzionari e degli impiegati
  inadempienti; nei confronti dell'autorità giudiziaria, qualora
  siano ravvisabili estremi di reato; nei confronti della Corte
  dei conti, qualora siano riscontrabili irregolarità contabili.
  Il Servizio, inoltre, rimette al Parlamento, ogni tre mesi,
  una relazione sui casi di cattiva amministrazione
  accertati.
    Organi del Servizio sono il comitato direttivo ed il
  direttore.  Al fine di garantire la piena autonomia del
  Servizio si prevede che gli otto membri del comitato siano
  nominati con determinazione adottata di intesa dai Presidenti
  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra
  persone di notoria indipendenza, scelte all'interno di
  categorie specificamente indicate.  Particolari disposizioni
  stabiliscono la durata in carica, le incompatibilità e le
  indennità per i membri del comitato.
    Infine, sono dettate disposizioni specifiche sulle
  dotazioni di personale, sulle spese di funzionamento e sulle
  modalità di adozione del regolamento di organizzazione del
  Servizio.
 
DATA=950411 FASCID=DDL12-2405 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2405 TOTPAG=0007 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=013 PAGFIN=0002 RIGFIN=056 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=240500 00 FASCIDC=12DDL2405 SORTNAV=0240500 000 00000 ZZDDLC2405 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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