| (Accertamento dei casi
di cattiva amministrazione).
1. Al termine dell'istruttoria, il Servizio, qualora rilevi
nei fatti oggetto dell'indagine la violazione di norme di
legge o di regolamento o l'inosservanza dei criteri di
imparzialità nell'azione amministrativa, emette, previo
contraddittorio con il responsabile del relativo procedimento,
un provvedimento motivato con cui si dichiara l'accertamento
di un caso di cattiva amministrazione.
2. Il Servizio dà immediata notizia della dichiarazione di
cui al comma 1, unitamente ai propri motivati rilievi ed
Pag. 5
osservazioni, a coloro che hanno promosso l'indagine, qualora
questa non sia stata avviata di ufficio, nonché al Presidente
del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, anche ai
fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari
nei confronti dei funzionari inadempienti.
3. Qualora nel corso dei propri accertamenti il Servizio
venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto
all'autorità giudiziaria.
4. Il Servizio segnala, altresì, al procuratore generale
della Corte dei conti eventuali irregolarità contabili
rilevate nel corso della sua attività.
5. Il Servizio trasmette ogni tre mesi al Parlamento una
relazione concernente i casi di cattiva amministrazione da
esso accertati.
| |