| (Comitato direttivo).
1. L'indirizzo e la direzione del Servizio spetta al
comitato direttivo.
2. Il comitato direttivo è composto dal direttore del
Servizio e da otto membri nominati con determinazione adottata
di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza da
individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti, della magistratura ordinaria, tra gli avvocati e
procuratori dello Stato, tra professori universitari ordinari
in materie giuridiche e personalità dotate di alta e
riconosciuta professionalità in campo giuridico e di
organizzazione amministrativa ed aziendale.
3. I membri del comitato direttivo sono nominati per sei
anni e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici
di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori
ruolo per l'intera durata del mandato.
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4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le
indennità spettanti al direttore ed ai componenti del comitato
direttivo.
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