| (Consorzi).
1. I soggetti interessati all'applicazione della presente
legge e le loro associazioni professionali possono costituire
fra loro consorzi finalizzati al perseguimento degli obiettivi
della legge stessa.
2. I consorzi di cui al comma 1 hanno natura strettamente
privata e sono esclusivamente espressione dei soggetti
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economici interessati all'applicazione della presente legge.
3. I consorzi obbligatori previsti dal decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, adeguano la loro struttura ed
il loro regime giuridico a quanto previsto dalla presente
legge entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore.
4. I contributi ed i sovrapprezzi previsti dal
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, o da altre
norme in vigore per consorzi operanti nei settori previsti
dalla presente legge, non sono più dovuti a partire
dall'ultimo giorno del mese di entrata in vigore della
presente legge.
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