| (Rifinanziamento del Fondo di solidarietà
per la Sicilia).
1. In attuazione dell'obbligo di solidarietà nazionale
stabilito dall'articolo 38 dello statuto della Regione
siciliana, il finanziamento statale del piano economico
previsto dal primo comma del medesimo articolo 38 è
commisurato, per ciascuno degli esercizi dal 1994 al 1998, al
40 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi
riscosse nella Regione stessa in ciascun esercizio. Per gli
anni dal 1995 al 1998 l'aliquota del 40 per cento è
incrementata di un ulteriore 2 per cento per ciascuno degli
esercizi.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è versato alla
Regione siciliana nell'anno successivo a quello cui si
riferisce, sulla base dei versamenti in conto competenza e
residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria
provinciale della Regione stessa a titolo di accise di cui al
capo II, del titolo I del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
3. Le somme di cui al comma 1 sono stabilite al netto degli
oneri per le spese di riscossione previste dall'articolo 3 del
decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.
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