| (Piano economico per lo siluppo
dell'economia siciliana).
1. La Regione siciliana destina i finanziamenti di cui agli
articoli 1 e 2 all'attuazione di un piano di sviluppo
economico inteso a ridurre il minore ammontare dei redditi di
lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.
2. Il piano è approvato dalla Regione siciliana entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e contiene il programma delle realizzazioni relative a
ciascuno degli esercizi per i quali opera.
3. Il piano dispone interventi in conto capitale per la
realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, lo sviluppo ed
il potenziamento delle organizzazioni consortili di imprese di
produzione e commercializzazione di beni prodotti nella
Regione siciliana, l'ammodernamento tecnologico degli impianti
industriali ed artigiani, il potenziamento delle produzioni
agricole anche attraverso la meccanizzazione, l'irrigazione,
le produzioni in serra, il miglioramento qualitativo dei
prodotti della Regione, la riduzione dei costi derivanti dagli
oneri di trasporto dei prodotti siciliani sui mercati di
destinazione, le infrastrutture ed i servizi turistici. Nella
articolazione degli interventi il piano favorisce con
precedenza i settori e le imprese i cui prodotti e servizi
sono venduti fuori della Regione.
Pag. 6
4. Per l'esercizio 1995 le somme spettanti ai sensi della
presente legge sono poste a disposizione della Regione
siciliana a seguito della approvazione del piano. Al termine
di ciascun esercizio il presidente della Regione siciliana
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri il
rendiconto economico-finanziario dell'esercizio ed una
relazione sui risultati conseguiti. Le somme spettanti per
ciascuno degli esercizi successivi al 1995 sono poste a
disposizione della Regione solo a seguito della trasmissione
del rendiconto dell'esercizio precedente.
| |