| (Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge, pari a lire 1.207.000 per il 1995, lire 1.344.000 per
il 1996 e lire 1.452.000 per il 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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