| (Accordi di programma e alternative
alla cauzione).
1. Il Ministro dell'ambiente concorda con i produttori ed i
distributori di imballaggi secondari e terziari specifici
accordi di programma allo scopo di dare attuazione a quanto
previsto all'articolo 1 della presente legge.
2. Singoli produttori o più produttori fra loro associati
possono proporre al Ministro dell'ambiente sistemi,
alternativi a quelli previsti all'articolo 3, per la raccolta
dei contenitori immessi sul mercato.
3. I sistemi di cui al comma 2 devono:
a) prevedere in ogni caso una percentuale di
contenitori riutilizzabili non inferiore al 30 per cento,
calcolata per unità e per settori omogenei;
b) prevedere un sistema di raccolta che escluda
responsabilità e costi per la pubblica amministrazione;
c) assicurare comunque le percentuali di
riciclaggio e recupero energetico stabilite all'articolo 4;
d) assicurare, nel primo triennio di applicazione
della presente legge, una percentuale di contenitori raccolti
pari almeno
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al 70 per cento in peso per ciascun materiale.
4. Il Ministro dell'ambiente può approvare le proposte di
cui al comma 2 con proprio decreto o stipulando apposito
accordo di programma valido per un periodo massimo di tre
anni, al termine dei quali, qualora non siano stati rispettati
gli obiettivi indicati, si applicano direttamente le norme di
cui alla presente legge.
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