| 1. Ai fini della presente legge al personale civile dei
Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze non si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. A tale
personale continuano ad applicarsi la legge 29 marzo 1983, n.
93, il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,
n. 266, e la legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni. Il predetto personale costituisce il comparto
sicurezza dello Stato ai fini della contrattazione collettiva
di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
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