| 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
il 31 dicembre 1995, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia
e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali,
per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo
recante la disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di
polizia, anche ad ordinamento militare, ai sensi
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della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, nonché del personale delle Forze armate, ad
esclusione dei dirigenti civili e dei militari di leva, nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dai
relativi ordinamenti di settore e dalla presente legge.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale
interessato ed agli organismi di rappresentanza del personale
militare, perché possano esprimere il loro parere entro e non
oltre trenta giorni dalla ricezione dello stesso.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è,
altresì, trasmesso al Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL) per un parere obbligatorio, nonché alle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per il rispettivo parere. Tali pareri sono
formulati con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Ferma restando la sostanziale unitarietà della
disciplina, il decreto legislativo di cui al comma 1 può
prevedere distinte modalità per procedimenti relativi al
personale civile ed al personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate, nonché le materie da disciplinare, ivi
compresi gli aspetti economici delle carriere, la composizione
delle delegazioni di parte pubblica e di quella
rappresentativa del personale, composta in modo da assicurare
un'adeguata partecipazione della rappresentanza civile,
militare ed ex militare.
5. Il trattamento economico retributivo, fondamentale ed
accessorio, dei dirigenti militari e civili di cui alla
presente legge è aggiornato annualmente con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, tenendo conto della media
degli incrementi retributivi realizzati nelle altre categorie
di pubblici dipendenti durante l'anno precedente, per la
qualifica dirigenziale e secondo le procedure e con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti.
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6. Nell'ambito delle materie previste ai sensi del comma 4,
devono, comunque, essere disciplinate le seguenti materie:
a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle
strutture;
b) procedure per la costituzione e modificazione
dello stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico
impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
c) mobilità ed impiego del personale all'interno
del comparto sicurezza dello Stato;
d) sanzioni disciplinari e relativi
procedimenti;
e) determinazione delle dotazioni organiche;
f) modalità di conferimento della titolarità degli
uffici;
g) esercizio della libertà e dei diritti
fondamentali del personale.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto
legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli
appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge
finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche
generali definite dalla relazione previsionale e programmatica
e dal bilancio pluriennale.
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