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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29213
DDL2407-0006
Progetto di legge Camera n. 2407 - testo presentato - (DDL12-2407)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2407. TESTIPDL
...C2407.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2407 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Con il decreto legislativo di cui all'articolo 3,
  sentite le organizzazioni sindacali e con le modalità ivi
  indicate, è altresì stabilita la disciplina per il personale
  non dirigente di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e
  successive modificazioni, che deve prevedere la soppressione
  di qualifiche ovvero l'istituzione di nuove qualifiche con la
  determinazione delle dotazioni organiche conseguenti, ferma
  restando la dotazione organica complessiva, nonché idonee
  disposizioni per assicurare una sostanziale equiparazione con
  il trattamento economico già attribuito al personale militare
  ed ex militare di corrispondente livello e delle
 
                               Pag. 5
 
  corrispondenti indennità di supporto, le quali non possono
  mai essere inferiori a quella più alta corrisposta all'interno
  del comparto ministeriale, nonché disposizioni per definire i
  tempi, le modalità ed i requisiti richiesti per il passaggio
  di carriera, ruolo e qualifica, previo superamento di un esame
  a carattere professionale.  Con il medesimo decreto legislativo
  possono, altresì, essere dettate le occorrenti disposizioni
  transitorie.
    2.  Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 può,
  altresì, prevedere, per l'accesso a determinati ruoli o gradi
  ovvero per l'attribuzione di determinate funzioni, anche non
  direttive, il superamento di un concorso pubblico al quale
  possono accedere i soggetti in possesso del titolo di studio
  di scuola media superiore, stabilendo, altresì, che ai ruoli o
  ai gradi superiori possa accedere, nel limite massimo dell'80
  per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno,
  il personale del ruolo o del grado inferiore avente una
  determinata anzianità di servizio, anche se privo del titolo
  di studio richiesto.
    3.  Al personale di cui alla presente legge comunque
  impiegato, alle organizzazioni aziendali ed alle direzioni del
  personale, devono essere comunicati formalmente i compiti e le
  mansioni attribuiti durante la giornata lavorativa, ed entro
  l'anno i risultati ottenuti nell'impiego del dipendente, allo
  scopo di determinare e programmare i carichi di lavoro e la
  produttività.
    4.  Al fine di ottimizzare l'impiego del personale civile
  dei Ministeri di cui all'articolo 2, comma 1, il decreto
  legislativo di cui all'articolo 3 deve, altresì, prevedere
  l'istituzione di un dipartimento per la formazione, che,
  usufruendo e potenziando le strutture scolastiche per la
  formazione, specializzazione e riqualificazione già presenti
  nei Ministeri, consenta un puntuale adeguamento della
  professionalità del personale civile alle esigenze ed alla
  mutata configurazione dei Ministeri stessi.
    5.  Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 entra in
  vigore non oltre dodici mesi dalla data della sua
  pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale.  Entro la stessa
  data, con apposito provvedimento legislativo, si
 
                               Pag. 6
 
  provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri, ferma
  restando, per gli effetti economici di cui all'articolo 16,
  comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n.
  21, la decorrenza prevista dallo stesso articolo.
 
DATA=950412 FASCID=DDL12-2407 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2407 TOTPAG=0006 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=024 PAGFIN=0006 RIGFIN=006 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=240700 00 FASCIDC=12DDL2407 SORTNAV=0240700 000 00000 ZZDDLC2407 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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