| 1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 3,
sentite le organizzazioni sindacali e con le modalità ivi
indicate, è altresì stabilita la disciplina per il personale
non dirigente di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e
successive modificazioni, che deve prevedere la soppressione
di qualifiche ovvero l'istituzione di nuove qualifiche con la
determinazione delle dotazioni organiche conseguenti, ferma
restando la dotazione organica complessiva, nonché idonee
disposizioni per assicurare una sostanziale equiparazione con
il trattamento economico già attribuito al personale militare
ed ex militare di corrispondente livello e delle
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corrispondenti indennità di supporto, le quali non possono
mai essere inferiori a quella più alta corrisposta all'interno
del comparto ministeriale, nonché disposizioni per definire i
tempi, le modalità ed i requisiti richiesti per il passaggio
di carriera, ruolo e qualifica, previo superamento di un esame
a carattere professionale. Con il medesimo decreto legislativo
possono, altresì, essere dettate le occorrenti disposizioni
transitorie.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 può,
altresì, prevedere, per l'accesso a determinati ruoli o gradi
ovvero per l'attribuzione di determinate funzioni, anche non
direttive, il superamento di un concorso pubblico al quale
possono accedere i soggetti in possesso del titolo di studio
di scuola media superiore, stabilendo, altresì, che ai ruoli o
ai gradi superiori possa accedere, nel limite massimo dell'80
per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno,
il personale del ruolo o del grado inferiore avente una
determinata anzianità di servizio, anche se privo del titolo
di studio richiesto.
3. Al personale di cui alla presente legge comunque
impiegato, alle organizzazioni aziendali ed alle direzioni del
personale, devono essere comunicati formalmente i compiti e le
mansioni attribuiti durante la giornata lavorativa, ed entro
l'anno i risultati ottenuti nell'impiego del dipendente, allo
scopo di determinare e programmare i carichi di lavoro e la
produttività.
4. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale civile
dei Ministeri di cui all'articolo 2, comma 1, il decreto
legislativo di cui all'articolo 3 deve, altresì, prevedere
l'istituzione di un dipartimento per la formazione, che,
usufruendo e potenziando le strutture scolastiche per la
formazione, specializzazione e riqualificazione già presenti
nei Ministeri, consenta un puntuale adeguamento della
professionalità del personale civile alle esigenze ed alla
mutata configurazione dei Ministeri stessi.
5. Il decreto legislativo di cui all'articolo 3 entra in
vigore non oltre dodici mesi dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro la stessa
data, con apposito provvedimento legislativo, si
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provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri, ferma
restando, per gli effetti economici di cui all'articolo 16,
comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n.
21, la decorrenza prevista dallo stesso articolo.
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