| 1. Il personale civile che intenda rimanere regolato dalle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, previa domanda, da presentare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è collocato in mobilità e destinato ad altra
amministrazione pubblica, ai sensi del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993.
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