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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29220
DDL2409-0002
Progetto di legge Camera n. 2409 - testo presentato - (DDL12-2409)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2409. TESTIPDL
...C2409.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2409 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- L'articolo 2 del regio decreto
  16 dicembre 1938, n. 1860, ha modificato la denominazione
  della "provincia di Massa e Carrara" in "provincia di
  Apuania", successivamente, l'articolo 2 del decreto
  legislativo luogotenenziale 1^ marzo 1946, n. 48, stabiliva
  che la "provincia di Apuania" riprendesse l'antica
  denominazione.  Solamente che, per un errore materiale,
  nell'articolo citato, si parla di provincia di "MassaCarrara"
  anziché di "Massa e Carrara".  Dal disposto dell'articolo 2 del
  decreto legislativo luogotenenziale n. 48 del 1946, si evince
  con chiarezza che la volontà del legislatore era quella del
  ripristino della vecchia denominazione e, cioè, quella di
  "Massa e Carrara".  Quest'errore formale
  è divenuto, negli anni, sostanziale in quanto quest'errata
  denominazione, e cioè "Massa-Carrara" o "Massa Carrara", ha
  contribuito, dal dopoguerra, ad alimentare una disinformazione
  (complice anche una certa stampa superficiale)
  storico-geografica che ha fatto ritenere a molti che le due
  città (che corrispondono a due comuni ben delimitati) fossero
  una o che un nome fosse l'aggettivazione dell'altro (basti
  pensare alle diverse "Massa" esistenti in Italia).  Non
  parliamo poi dei disagi di coloro che si recavano e si recano
  in una città credendo di essere nell'altra.
    Ripercussioni si sono avute anche a livello amministrativo,
  postale e, talvolta, legislativo con il frequente scambio dei
  due comuni.
 
                               Pag. 2
 
    L'attuale formulazione, pertanto, costituisce un danno
  rilevante alle due città di Massa e Carrara che, pur avendo
  pari dignità e importanza, hanno storia, tradizioni e
  caratteristiche socio-economiche diverse, meritevoli di essere
  tutelate e riconosciute.
    Non è un caso, pertanto, che l'ordinamento post-unitario
  riconosca in Carrara un ruolo di comprimarietà denominando la
  provincia "Massa e Carrara".  Tale principio trova conferma,
  infatti, oltreché nell'istituzione della cosiddetta "provincia
  bicefala" di "Massa e Carrara" anche in quella di "Pesaro e
  Urbino".  In entrambi i casi, le due città hanno pari "ruoli e
  dignità" nella denominazione della provincia: in quanto
  ambedue, già sedi di principato o di ducato, nonché comuni di
  particolare rilevanza e qualificazione culturale, economica ed
  amministrativa per i rispettivi circondari provinciali
  (Carrara, ad esempio, è sede della camera di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura, della Cassa di
  risparmio, dell'Accademia di belle arti, dell'unità sanitaria
  locale, nonché degli uffici periferici dell'Istituto nazionale
  per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)).
    Risulta evidente, pertanto, che le indicate ragioni
  storiche dalle quali hanno origine le province "bicefale" ed
  il "pari ruolo" e la "pari dignità" delle città alle quali si
  intitolano, presuppone l'uso, fra queste, della congiunzione
  "e" e non del "trattino d'unione".
    L'uso del "trattino di unione" potrebbe essere, invece,
  grammaticalmente e lessicalmente giustificato nel caso di
  "province policefale", come, ad esempio, per la neonata
  provincia di "Verbano-Cusio-Ossola".
    La denominazione di "Massa e Carrara" trova conferma anche
  storicamente e internazionalmente dal Trattato di Vienna del
  1815, che ha dato l'assetto all'Europa post-napoleonica, ove
  si fa esplicita menzione del "Principato di Carrara" e del
  "Ducato di Massa", e, nell'insieme, del "Ducato di Massa e
  Carrara".
    La presente proposta di legge, di un solo articolo, vuole
  restituire, alla cittadinanza apuana ed al Paese tutto, la
  verità storico-geografica e tutelare il prestigio delle due
  città di Massa e di Carrara, correggendo l'errore materiale
  contenuto nella formulazione dell'articolo 2 del decreto
  legislativo luogotenenziale 1^ marzo 1946, n. 48.
 
DATA=950412 FASCID=DDL12-2409 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2409 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=015 PAGFIN=0002 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=240900 00 FASCIDC=12DDL2409 SORTNAV=0240900 000 00000 ZZDDLC2409 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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