| (Sistemazione temporanea delle famiglie residenti in
alloggi sottoposti a risanamento).
1. Il comune di Ascoli Piceno può provvedere alla
sistemazione temporanea delle famiglie residenti negli alloggi
sottoposti ad interventi di recupero nell'ambito del programma
di cui all'articolo 1, comma 2, concedendo l'uso di un
alloggio corrispondente alle necessità del nucleo familiare,
limitatamente al periodo di durata dei lavori.
2. Ai fini di cui al comma 1 è utilizzato il patrimonio
abitativo realizzato o acquisito ai sensi della legge 9 marzo
1976, n. 75. Per la costruzione o l'acquisto di edifici da
destinare a tale scopo la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere al comune di Ascoli Piceno mutui
ventennali al tasso corrente al momento della concessione,
garantiti dallo Stato per capitale ed interessi fino ad un
importo massimo di lire 70 miliardi.
3. Qualora le famiglie di cui al comma 1 intendano
provvedere autonomamente ad una sistemazione temporanea
adeguata alle proprie necessità, il comune di Ascoli Piceno
può concedere, per tutto il periodo
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di durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra
il canone di locazione dell'alloggio sottoposto ad intervento,
determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni, e quello dell'alloggio temporaneo,
determinato con le medesime modalità.
4. Gli alloggi costruiti o acquisiti ai sensi del presente
articolo, costituiscono parte integrante del patrimonio
indisponibile del comune.
5. Il comune di Ascoli Piceno può destinare quota parte
degli alloggi di cui al comma 2 alla sistemazione temporanea
delle famiglie residenti in alloggi oggetto di intervento di
recupero di iniziativa privata, applicando un canone di
locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n.
392.
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